21.07.2025 – 13:46 – “Troppo forte raga” è l’esclamazione dell’imputata mentre assiste a questa tristissima vicenda. Mentre viene commessa una violenza sessuale nei confronti di una vittima con deficit cognitivo, altre persone guardano senza intervenire. C’è chi fa un video, c’è chi commenta l’accaduto. E, quando arriva la condanna, non risparmia nessuno poiché sono tutti colpevoli.
La ragazza prova a difendersi spiegando ai giudici che lei non ha preso parte a nessuna attività. Semmai, è rimasta a guardare. E, avendo solo guardato, che male avrebbe fatto? Purtroppo per le speranze della giovane, la legge penale, sul punto, è piuttosto severa. Innanzitutto, chiarisce che “La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale …”; quindi stabilisce che “Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.” (Art. 609-octies Codice penale)
Basta essere stati presenti per essere considerati colpevoli? È proprio così. Per i giudici, è necessario che più persone siano presenti (oltre alla vittima), ma non è necessario che “ciascun compartecipe ponga in essere un’attività tipica di violenza sessuale, né che realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo …”. Cioè, anche se non sei tu che realizzi l’azione tipica della violenza sessuale, se sei presente sul luogo e nel momento del fatto stai dando un “contributo morale” alla violenza e, pertanto, ci stai partecipando e sei pienamente punibile dalla legge penale.
La ragazza, presente alla violenza, avendo pronunciato la frase (che è stata registrata nel video) “troppo forte raga quell’altro gli sta facendo pure il video” non solo non si è dissociata da quanto stava accadendo, ma ha rafforzato l’intento di usare violenza in capo a chi la stava perpetrando fisicamente. Pertanto, il ricorso dell’imputata alla Corte di Cassazione viene definitivamente rigettato. (Cass. pen. n. 32503/2022)
[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


