23.06.2025 – 13:18 – Ecco un buon consiglio. Quando usiamo il telefonino, facciamo foto o video e li postiamo sui social, dovremmo avere ben presente l’articolo del Codice penale che disciplina queste attività. Intendiamoci, fare foto e video normalmente è lecito. Anche pubblicarli sui social normalmente è lecito. Ma, oggi, non è più così semplice sapere cosa sia normale, soprattutto quando usiamo il cellulare per postare foto e video in un momento di rabbia o di esaltazione. O di stupidità.
Il Codice penale punisce “Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.” (art. 617-septies Cod.pen.)
Cioè, se facciamo di nascosto foto, video o registrazioni audio durante incontri privati (il che significa che non siamo ad eventi pubblici) e, poi, li pubblichiamo, e se il contenuto del post mette in cattiva luce o danneggia qualcuno, allora commettiamo un reato. Gli elementi da tenere in considerazione sono molti e, pertanto, dobbiamo fare particolare attenzione.
Vediamo un caso concreto. Un ragazzo e una ragazza hanno un rapporto nell’abitacolo di una vettura. Subito dopo, lui tira fuori il telefonino e riprende di nascosto la ragazza, che risulta così ritratta in pose intime. Infine, lui posta il video sui social, per condividerlo con i suoi amici. E il ragazzo finisce così penalmente condannato.
Gli elementi del reato ci sono proprio tutti: c’è l’incontro privato, che qui è il momento di intimità tra i due, avvenuto all’interno della vettura. C’è la ripresa fraudolenta, poiché la registrazione è stata fatta di nascosto, senza l’autorizzazione della ragazza. C’è la diffusione “con qualsiasi mezzo” del video, che è stato postato online su un social. Infine, c’è il danno alla reputazione e all’immagine della ragazza, la cui immagine in pose intime viene diffusa in rete. Per quanto il giovane provi a difendersi, la sua condanna viene confermata anche dalla Corte di Cassazione. (Cass. pen. n. 2112/2024 dep. 2025)
[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


