Voli cancellati, rimborsi e risarcimenti: le nuove regole Ue che tutti i passeggeri devono conoscere

8 maggio 2026 – ore 16:30 – Rimborso del biglietto sempre garantito, ma risarcimento economico solo in casi specifici. Con le nuove linee guida pubblicate dalla Commissione europea l’8 maggio, i passeggeri hanno ora un quadro più chiaro dei propri diritti di fronte alla crisi del jet fuel che sta colpendo il traffico aereo internazionale. L’emergenza, legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz e alle tensioni in Medio Oriente, ha già provocato la cancellazione di oltre 12 mila voli in Europa, alimentando dubbi e richieste di chiarimento da parte dei viaggiatori. Secondo Bruxelles, il rimborso del biglietto è sempre dovuto in caso di cancellazione del volo, salvo che la compagnia aerea offra una riprotezione su un altro collegamento o il rientro verso il punto di partenza iniziale. Diverso invece il tema della compensazione economica aggiuntiva, prevista dal regolamento europeo solo quando la cancellazione non dipende da “circostanze straordinarie”.

La Commissione chiarisce infatti che una “carenza locale di carburante” che renda impossibile l’operatività di un volo può essere considerata una circostanza eccezionale e quindi esonerare le compagnie dal pagamento dell’indennizzo. In questo caso il passeggero mantiene il diritto al rimborso, ma non al risarcimento. Scenario differente se il volo viene cancellato a causa dell’aumento dei prezzi del carburante. Bruxelles precisa che il “caro jet fuel” non può essere assimilato a una circostanza straordinaria: di conseguenza, oltre al rimborso, il passeggero ha diritto anche alla compensazione economica. L’importo varia in base alla lunghezza della tratta: 250 euro per voli inferiori a 1.500 chilometri, 400 euro per quelli compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri e 600 euro per tratte superiori ai 3.500 chilometri. Resta però fondamentale il fattore del preavviso. Se la compagnia comunica la cancellazione almeno 14 giorni prima della partenza, il diritto al risarcimento decade. La Commissione europea ha inoltre stabilito che le compagnie non possono aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati a causa dell’incremento del costo del carburante. Anche nei casi in cui non sia previsto il risarcimento, resta comunque l’obbligo di assistenza ai passeggeri bloccati in aeroporto. Le compagnie devono garantire pasti, bevande, eventuale pernottamento in hotel, trasporto da e per l’aeroporto e la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche o via email. Se il vettore non provvede direttamente, il viaggiatore può chiedere il rimborso delle spese sostenute conservando le ricevute. Infine, Bruxelles ricorda che il passeggero non è obbligato ad accettare voucher sostitutivi: può sempre richiedere il rimborso in denaro del biglietto entro sette giorni.

Articolo di Francesco Viviani

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