11.12.2023 – 10.17 – Ricorre alla Corte di Cassazione la donna che, durante una causa di divorzio, si vede ridurre l’assegno divorzile da 10.500,00 euro mensili a “soli” euro 2.000,00. Le ragioni della riduzione sono oggetto di un’aspra discussione. Infatti, il marito osserva che la loro vita familiare era stata caratterizzata dalla presenza di vari domestici. Pertanto, quando la donna, che aveva scelto di non lavorare per occuparsi della casa coniugale, voleva preparare un uovo sodo o spolverare una mensola, non doveva riempire d’acqua il tegamino o afferrare lo straccio, essendo sufficiente dire al cuoco di far bollire l’acqua e alla cameriera di rimuovere la polvere. Pertanto, conclude il marito, l’apporto della donna alla vita coniugale era stato ridotto e, conformemente, andava ridotto l’assegno divorzile.
Il marito sottolinea anche che “nei lunghi anni della separazione l’obbligazione di mantenimento dei figli era ricaduta interamente sul padre, liberando correlativamente le risorse materne”. Inoltre, “la somma che (l’uomo) si era offerto corrispondere alla ex-moglie (euro 2.000,00 mensili) era superiore allo stipendio nazionale medio e tale contributo, unito al reddito personale della stessa (cioè, della moglie) e al patrimonio mobiliare della medesima, attestava le disponibilità economiche del detto coniuge oltre la soglia del reddito dignitoso di costituzionale rilevanza”.
La donna, vistasi ridotto drasticamente l’assegno, chiama l’avvocato (o, probabilmente, dice alla cameriera di comporre il numero telefonico) e si rivolge alla Corte di Cassazione per vedersi reintegrare l’assegno mensile. I giudici, però, sono perplessi e ragionano così: “il tema dell’apporto fornito (dalla moglie) alla conduzione della famiglia è stato affrontato dalla Corte di appello, ma in modo del tutto insoddisfacente: il giudice distrettuale si è infatti limitato a rilevare che, in ragione del personale di servizio, l’odierna ricorrente era dedita sì alla famiglia ma ben fornita di supporto che le lasciava presuntivamente molte risorse anche per se stessa … è incontestabile che la presenza più o meno nutrita di domestici non assuma valore inferenziale (cioè, non è una prova definitiva) rispetto alla dedizione del coniuge alla vita familiare: vita il cui andamento non si esaurisce, come è del tutto evidente, nell’esecuzione di incombenze demandabili al personale di servizio”. Per i giudici, la presenza dei domestici non rileva per valutare l’apporto della donna alla vita familiare. È pertanto necessario rifare il precedente grado di giudizio per approfondire proprio questo aspetto. Solo dopo si potrà quantificare correttamente l’assegno. (Cass.civ. n. 36089/2021)
rubrica a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni


