21.06.2023 – 17.06 – Un allegro automobilista, preso da mille impegni, utilizza il telefonino. Immerso nella conversazione, mentre con una mano regge il cellulare e con l’altra il volante, non si ferma al semaforo rosso e attraversa un incrocio. Fortunatamente non causa nessun incidente e non danneggia nessuno. Sfortunatamente viene visto dalla polizia che gli dà la multa. Ma lui, forse perché non si è accorto dell’incrocio, del semaforo e del fatto che stesse guidando una vettura sulla strada pubblica, si oppone alla sanzione negando tutto.
Gli vengono contestate due violazioni del Codice della Strada. Innanzitutto, di aver proseguito la marcia nonostante ci fosse un semaforo rosso che vietava la marcia stessa (art. 146 del Codice della Strada). Ma gli viene contestata anche la violazione dell’art. 173 del Codice della Strada, per il quale “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. … È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare – purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie – che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.”
“Io avrei attraversato un incrocio? Non ho visto nulla. Il semaforo era rosso? Non l’ho notato. Ero alla guida di un veicolo in movimento? Guardi, già la ricezione era pessima e, con tutti che mi strombazzavano, non capivo più niente. E, poi, cosa pretendete da me? Non posso mica avere le mani occupate a reggere il cellulare, stare impegnato in una conversazione e anche rispettare tutte le regole del Codice della Strada!” Potrebbe essersi sfogato l’incauto automobilista.
Il legale del guidatore osserva che l’utilizzo del telefonino è vietato “durante la marcia”, ma il suo cliente nega tutto, anche il fatto che il veicolo stesse marciando. Era fermo, anzi, fermissimo. Non ha passato alcun semaforo, né rosso, né giallo, né blu. E non ha attraversato alcun incrocio. Stava immobile, col piede sul freno e con il freno a mano tirato.
Sarà… I giudici della Cassazione ascoltano ma dubitano. Il fatto è che le Forze dell’ordine hanno assistito alla scena e hanno scritto sul verbale che il veicolo si muoveva. Dunque, da una parte c’è l’affermazione del guidatore sanzionato, dall’altra quella degli agenti. Per la legge, le due affermazioni non sono equivalenti e quella delle Forze dell’ordine prevale, almeno fino a querela di falso. Pertanto, il passaggio col rosso e l’attraversamento incauto dell’incrocio non possono essere messi in dubbio. La violazione è stata accertata.
Anche se potrebbe finire così, i giudici della Cassazione sono lanciatissimi e non risparmiano al guidatore una lavata di capo finale. Spero a beneficio di tutti. Il ricorrente sostiene che il veicolo non fosse in movimento? Ma cosa c’entra! Non si deve MAI stare al cellulare mentre si è alla guida.
Anche in caso di arresto o fermata del veicolo, “sarebbe del tutto irragionevole immaginare che, in casi come quello in esame, il conducente, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture con precedenza e con l’obbligo di sgomberare l’area il prima possibile, possa tranquillamente utilizzare un apparecchio radiomobile proprio nel momento di maggior pericolo, per il solo fatto che il veicolo si è momentaneamente arrestato”. Il divieto serve per “impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento”. Pertanto, se l’autovettura sta circolando, anche se a causa del traffico si ferma, il telefonino resta vietato. E resta pure la multa al guidatore. (Cass. n. 23331/20)
[Rubrica a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


