05.09.2020 – 09.30 – Ultima settimana per presentare la domanda per l’incremento dell’assegno spettante ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità, di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Questo aumento, introdotto dall’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede un incremento della pensione ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni che siano titolari della pensione di inabilità.
Ma a cambiare le regole del diritto al riconoscimento del cosiddetto “incremento al milione”, è stata la sentenza n.152 del 23/06/2020 che stabilisce che l’incremento (finora spettante spettanti ai soggetti invaliti con più di sessanta anni di età) sia esteso anche ai soggetti di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.
In merito a questa sentenza, con la Circolare n.107 del 23-09-2020, l’Inps ha reso noto il riconoscimento dell’incremento della pensione di invalidità a tutti i soggetti con età superiore ai diciotto anni e fino ai sessanta anni, finora tagliati dal beneficio.
In effetti, riporta la stessa circolare, “La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età”.
I requisiti di accesso al cosiddetto “incremento al milione”
Innanzitutto, ricordiamo che il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, con l’introduzione delle “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, oltre a riconoscere il cosiddetto “incremento al milione”, ha portato ad un incremento della soglia dell’assegno di invalidità, passando da 516,46 euro a 651,51 euro (erogabile fino a tredici mensilità).
Per la misura, il predetto decreto legge ha impegnato, per l’anno 2020, 132 milioni di euro e invece 400 milioni di euro annui, dall’anno 2021.
La decorrenza dell’aumento è prevista dal 1° agosto 2020, ma la domanda del beneficio dovrà essere effettuata entro il 9 ottobre 2020.
Per accedere al beneficio, si richiedono i vari requisiti anagrafici e reddituali:
Requisiti anagrafici: Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
Requisiti reddituali: Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
- Il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- Il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge.
Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo pari all’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Quali sono i redditi conteggiati e non conteggiati per i requisiti reddituali?
Nella valutazione dei requisiti reddituali, i redditi conteggiati ovvero presi in considerazione sono:
- i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata;
- i redditi tassati alla fonte;
- i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Mentre non concorrono al calcolo reddituale:
- il reddito della casa di abitazione,
- le pensioni di guerra,
- l’indennità di accompagnamento,
- l’importo aggiuntivo 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
- l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Come presentare la domanda per l’aumento ?
Secondo quanto riportato dal quotidiano Leggioggi.it, occorre fare una distinzione:
- Gli invalidi civili totali (100%), ciechi civili assoluti e sordi che hanno diritto all’aumento, se lo vedranno riconoscere d’ufficio dall’Inps, quindi in modo automatico (probabilmente dopo un controllo dell’Istituto sui dati e sulla documentazione);
- I titolari di trattamenti previdenziali (legge n. 222/1984) dovranno presentare un’apposita domanda all’Inps entro il 9 ottobre 2020.
Come ricorda l’Inps nella circolare n.107 del 23/09/2020, il riconoscimento della prestazione sarebbe scattato dallo scorso 20 luglio 2020, per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità.
Perciò, l’Istituto sottolinea che il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (cioè dal 1°agosto 2020), sempre nel caso in cui ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.
Quindi a novembre, si potrebbe arrivare ad una assegno una tantum di 2000 euro.


