27.09.2018 – 09.54 – Il Decreto legislativo 104 del 10 agosto 2018, in attuazione delle direttive europee, prevede, per tutti i detentori di armi che non siano anche allo stesso tempo titolari di un porto d’armi valido, l’obbligo di presentare entro il 14 settembre dell’anno prossimo, 2019, il certificato medico attualmente previsto per il rilascio del nulla osta all’acquisto e detenzione di armi stesse, a meno non sia stato già presentato alle autorità competenti nei cinque anni antecedenti.
Il certificato medico da presentare per ottenere l’autorizzazione alla detenzione di armi è rilasciato dal medico provinciale o dall’ASL, o da un medico militare o della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco, e deve attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da condizioni che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere. Chi richiede il certificato per la detenzione di armi, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, non più vecchio di tre mesi e che riporti la raccolta particolareggiata delle informazioni che lo riguardino. Il medico accertatore potrà poi richiedere, quando lo ritiene necessario, altri esami o visite specialistiche.
Occorrerà ripresentare la certificazione ogni 5 anni, e a partire dal 15 settembre 2019 gli uffici di Pubblica Sicurezza provvederanno a diffidare i soggetti inadempienti a presentare il certificato medico nei sessanta giorni successivi al ricevimento della diffida stessa; la mancata presentazione della certificazione medica entro il termine potrà comportare il ritiro delle armi. Un soggetto privato che sia detentore di armi potrà comunque, anche dopo il 15 settembre 2019, presentare spontaneamente il certificato all’ufficio di pubblica sicurezza competente (Questura di Trieste, Commissariati di Muggia e Duino Aurisina, Stazione Carabinieri di San Dorligo della Valle – Dolina) senza attendere il provvedimento di diffida.
Se il detentore di armi non è più interessato al loro possesso può cederle, verificando preventivamente che l’acquirente sia in possesso di idoneo titolo di Polizia, oppure potrà rivolgersi all’ufficio di pubblica sicurezza territorialmente competente per il versamento e la successiva distruzione del materiale detenuto. Munizioni e armi non possono comunque essere trasportati al di fuori del luogo di detenzione senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione al trasporto, da richiedere al competente ufficio armi.
Con l’introduzione del decreto legislativo 104/18, inoltre, la durata della licenza di porto di fucile, sia uso caccia che per lo sport del tiro a volo, viene anch’essa fissata in 5 anni.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a:
- Ufficio armi Questura di Trieste
– tutti i giorni feriali al numero di telefono 040/3790712
– all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
– presentandosi di persona (senza portare con sé le armi) presso gli uffici di Trieste, via del Teatro Romano, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. - Ufficio armi Commissariato Duino Aurisina
– tutti i giorni feriali al numero di telefono 040/2907147
– all’indirizzo di posta elettronica [email protected]
– presentandosi di persona (senza portare con sé le armi) presso gli uffici siti in loc. Sistiana 19/b dal lunedì a sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. - Ufficio armi Commissariato di Muggia
– tutti i giorni feriali al numero di telefono 040/9278654
– all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
– presentandosi di persona (senza portare con sé le armi) presso gli uffici di Muggia, via D’Annunzio nr. 5, dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. - Stazione Carabinieri di San Dorligo della Valle
– tutti i giorni al numero di telefono 040/228128
– all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
– presentandosi di persona (senza portare con sé le armi) presso gli uffici di San Dorligo della Valle, loc. Dolina nr. 70, tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 13.00 a dalle 14.00 alle 17.00.
Gli organi competenti con l’occasione ricordano che le comunicazioni di detenzione di armi o munizioni devono essere effettuate, anche a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre le 72 successive alla materiale disponibilità delle armi o munizioni e parimenti la comunicazione di cessione delle stesse.
Negli stessi tempi, e con le stesse modalità, deve essere denunciata la variazione del luogo di detenzione, sempre che il detentore sia in possesso di idoneo titolo, o abbia preventivamente richiesto l’autorizzazione al trasporto. Nel caso di decesso del detentore, gli eredi, al fine di non rischiare di incorrere in possibili violazioni di legge, devono obbligatoriamente riferire all’autorità l’avvenuta scomparsa del congiunto e dichiarare quali siano le loro intenzioni sulla destinazione delle armi.


