A sua insaputa sul sito di incontri. Il Diritto 4.0

08.01.2020 – 18.51 – Tutti sappiamo che “a nostra insaputa” potrebbe venirci intestato un appartamento con vista sul Colosseo. O, perlomeno, potrebbe venirci ristrutturato un attico. Ma le sorprese non sono sempre gradite e questa volta ad andarci di mezzo è una malcapitata che “a sua insaputa” viene iscritta a un sito di incontri. Il gentile pensiero lo ha l’ex-fidanzato che, utilizzando i dati personali della donna, apre un falso profilo sul social network “ciaoamigos” e la iscrive a una chat-room dal nome inequivocabile: “sesso”.

Le indagini collegano l’attività di apertura del profilo alla SIM del telefonino dell’ex-fidanzato, che viene così giudicato colpevole e condannato. Ma lui prova a difendersi e sottopone il suo caso alla Corte di Cassazione. Secondo la difesa dell’uomo, dove avrebbero sbagliato i giudici che l’hanno condannato? È pur vero che la Polizia Postale ha collegato l’apertura del profilo alla sua SIM, ma tutti gli accessi successivi sarebbero avvenuti da altri dispositivi: tenuto conto che l’imputato viveva in caserma, è ben probabile, egli sostiene, che siano stati i suoi commilitoni a compiere ogni attività utilizzando la sua connessione. I giudici gli avevano chiesto chi fossero i suoi commilitoni con l’accesso alla sua linea dati, ma lui non aveva risposto e ora si lamenta che tale richiesta era illegittima.

La Corte di Cassazione sottolinea l’assoluta irragionevolezza e inverosimiglianza della ricostruzione proposta dall’imputato, secondo cui i suoi commilitoni si sarebbero connessi alla rete usando l’IP del suo telefono per creare un profilo usando i dati della persona con la quale quest’ultimo, anni prima, aveva avuto una relazione. È vero che se sussiste un ragionevole dubbio sulla tua colpevolezza non puoi essere condannato, ma il dubbio deve essere “ragionevole”. Cioè, non basta un’ipotesi astratta, non è sufficiente indicare un fatto che potrebbe essere accaduto: il ragionevole dubbio deve riposare su ricostruzioni plausibili, che siano ancorate alle risultanze processuali. Per dirla in modo un po’ più tecnico (ma ritengo comprensibile), il dubbio deve rispondere a criteri di razionalità e deve basarsi su elementi verificabili con le prove assunte nel processo. Nel nostro caso, poiché l’imputato non aveva indicato chi potesse essere a conoscenza dell’account da lui creato, al punto da potervi accedere ed inserire i dati della persona offesa, è mancata in sua difesa un’ipotesi idonea a mettere in dubbio le chiarissime risultanze della Polizia Postale.

In conclusione, l’impugnazione viene respinta e la condanna confermata, con l’aggiunta di una sanzione di 2.000,00 euro per aver fatto un’impugnazione inammissibile. (Cassazione Penale n. 42565/2019)

[g.c.a.]

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