17.10.2024 – 10.49 – Gli pneumatici invernali sono parte integrante dell’equipaggiamento necessario per circolare su strada in sicurezza anche in presenza di condizioni climatico ambientali avverse durante i mesi più freddi dell’anno. In Italia esiste l’obbligo di utilizzare questo tipo di gomme, principalmente su strade extraurbane e autostrade, tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno; si tratta, in realtà, di una misura che adottano gli enti responsabili della gestione delle arterie stradali e che, in presenza di particolari necessità, può avere una durata diversa rispetto a quella prevista per semplici motivi di uniformità.
Nel resto d’Europa, il quadro normativo è quantomeno variegato. Alcuni paesi prevedono un obbligo con coordinate temporali ben previste, in altri vige una regolamentazione più flessibile. Inoltre, non tutti gli stati considerano gli pneumatici allo stesso modo: in Italia, come vedremo meglio in seguito, è sufficiente la marcatura MS mentre in alcune giurisdizioni solo le gomme con il ‘simbolo alpino’ sono ritenute idonee all’utilizzo invernale.
Cosa prevede la normativa italiana
La fonte normativa primaria, in materia di equipaggiamento per la circolazione stradale durante il periodo invernale, è il Codice della Strada; in particolare, l’articolo 6 stabilisce che gli enti proprietari delle strade possono “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. I provvedimenti devono essere resi pubblici mediante apposita ordinanza; per le autostrade, l’ente competente è l’ANAS, mentre per le altre strade extraurbane non statali l’onere amministrativo ricade sulle autorità regionale e provinciale.
Il Codice della Strada, però, si è rivelato piuttosto lacunoso nel costo del tempo. Ragion per cui, il Ministero dei Trasporti si è espresso tramite direttive e circolari, colmando in buona parte il vuoto normativo. Con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” del gennaio 2013, il dicastero ha indicato con precisione il periodo di vigenza dell’obbligo di circolare con gli pneumatici invernali, disponendo “ai fini della necessaria uniformità” che “il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile”. La Direttiva lascia comunque margine di manovra agli enti locali per “adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte”.
Il Ministero ha fatto chiarezza anche sugli pneumatici utilizzabili in presenza dell’obbligo, che devono essere “omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche”, come sottolineato dalla Direttiva del 2013. Il simbolo di omologazione CE deve essere impresso sulla spalla della gomma; dal punto di vista pratico, è bene che il veicolo sia equipaggiato almeno con gomme M+S, ovvero adatte alla marcia su strada in presenza di fango, neve o ghiaccio. Sono prodotti ormai estremamente comuni, reperibili anche online tramite rivenditori specializzati come Euroimportpneumatici.com, adatti ad un utilizzo ‘medio’ mentre quelli con il ‘simbolo alpino’ (rilasciato secondo un protocollo comunitario di omologazione) sono adatti ad affrontare anche i contesti di guida più impegnativi.
Le gomme invernali in Europa
Come accennato, i singoli paesi europei regolamentano l’uso degli pneumatici invernali in maniera autunoma, non sempre in forza di un obbligo di legge. In sintesi:
- Austria: dal 1° novembre al 15 aprile i veicoli devono montare gomme invernali se le condizioni meteo lo richiedono (la responsabilità ricade legalmente sul conducente);
- Belgio: non c’è alcun obbligo ma la norma è praticamente identica a quella italiana; le gomme invernali devono recare la marcatura MS ed avere un codice di velocità pari o superiore a quello riportato sulla carta di circolazione;
- Bulgaria: coperture invernali obbligatorie dal 15 novembre al 1° marzo;
- Croazia: obbligo dal 15 novembre al 15 aprile;
- Danimarca: non vige l’obbligo e dal primo novembre al 15 aprile si possono usare le gomme chiodate;
- Finlandia: pneumatici invernali obbligatori se le condizioni lo richiedono dal 1° novembre al 31 marzo;
- Francia: da novembre 2024 entra in vigore la nuova normativa, che impone l’utilizzo di pneumatici MS contrassegnati anche dal simbolo alpino. L’obbligo vale dal 1° novembre al 31 marzo su tutte le strade con cartelli B58 (inizio zona con obbligo di equipaggiamento invernale);
- Germania: gli automobilisti devono adottare un equipaggiamento adatto alle condizioni meteo; in caso di neve o ghiaccio, è necessario circolare con gomme con doppia marcatura (MS e simbolo alpino);
- Grecia: nessun obbligo specifico; le autorità localmente competenti possono istituire provvedimenti per imporre l’uso di mezzi antisdrucciolevoli;
- Islanda: gli automobilisti sono legalmente responsabili dell’equipaggiamento del mezzo, anche se le gomme invernali non sono obbligatorie. Più severa la norma sull’usura del battistrada, che non può essere inferiore a 3 mm;
- Irlanda: solo in presenza di neve o ghiaccio, si possono montare le catene o le gomme chiodate. Gli pneumatici invernali non sono strettamente obbligatori;
- Norvegia: normativa simile a quella islandese, con il limite di usura del battistrada che diventa obbligatorio da rispettare nei mesi invernali;
- Paesi Bassi: coperture invernali non obbligatorie e gomme chiodate vietate;
- Polonia: equipaggiamento consono alle condizioni invernali consigliato (ma non obbligatorio) tra novembre e aprile;
- Portogallo: nessun obbligo normativo, catene ammesse solo se esplicitamente segnalato;
- Regno Unito: equipaggiamento invernale non obbligatorio, ma catene e gomme chiodate possono essere usate solo su strade ricoperte da ghiaccio o neve;
- Romania: regolamentazione simile a quella italiana, con le gomme invernali obbligatorie in presenza di neve o ghiaccio su strada;
- Slovenia: pneumativci invernali, con battistrada di almeno 3 mm, obbligatori tra il 15 novembre e il 15 marzo;
- Spagna: normativa uguale a quella italiana, con i provvedimenti spettanti alle autorità locali;
- Svezia: obbligo dal 1° dicembre al 31 marzo; inoltre le gomme devono avere un battistrada di almeno 3 mm;
- Svizzera: in assenza di prescrizioni specifiche, il conducente deve garantire la tenuta di strada del mezzo mentre gli pneumatici non possono avere un battistrada inferiore a 1,6 mm;
- Ungheria: non esiste un obbligo vero e proprio, ma in determinate circostanze può essere richiesto di montare le catene.
[n.t.k.]


