Riforma Cartabia, schema delle modifiche alla citazione. Il Diritto 4.0

13.02.2023 – 10.10 – La Riforma Cartabia sta per entrare in vigore e il panico dilaga tra gli operatori del diritto. Le novità, che avrebbero dovuto entrare in vigore a inizio luglio, con un colpo di teatro sono state anticipate di quattro mesi, al primo di marzo, lasciando davvero poco tempo per studiare tutto il decreto legislativo 149 del 2022 che, a stamparlo con un minimo di commento, diventa un libro di oltre trecento pagine.
È sicuramente utile avere in evidenza le modifiche all’atto di citazione. Normalmente utilizziamo un modello o modifichiamo l’ultimo atto scritto. Tra poco le regole cambieranno: sarà necessario conoscere quelle nuove e cambiare i nostri atti di conseguenza. Come? Ecco uno schema operativo su come rendere l’atto di citazione al passo coi tempi in quattro punti.

  1. La data d’udienza deve essere fissata a 120 giorni dalla notifica (non più 90);
  2. il convenuto deve essere invitato a costituirsi 70 giorni prima dell’udienza (non più 20);
  3. è necessario indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento; per ricordarmi di questo punto, nel mio modello ho aggiunto, prima della citazione la frase: “Si indica che la domanda è soggetta a mediazione/negoziazione assistita quale condizione di procedibilità e che i relativi oneri previsti per il suo superamento sono stati assolti, come da istanza di mediazione e verbale negativo di mediazione/invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita, che si depositano”: ovviamente la frase va modificata in base alla condizione di procedibilità esistente (art. 163 comma 3 punto 3bis c.p.c.);
  4. il convenuto, oltre che delle decadenze, dev’essere avvertito della necessità di farsi assistere da un avvocato e della possibilità di fruire del patrocinio a spese dello Stato; ciascuno usi la propria formula: io o elaborato questa: “… con l’avvertimento: che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167; che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali; che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato” (art. 163 comma 3 punto 7 c.p.c.).

Ovviamente i miei sono spunti che ti invito a verificare prima di farne uso. Buon lavoro!

Rubrica a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni

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