Cane randagio causa un incidente, ma chi è responsabile? Il Diritto 4.0

09.01.2022 – 11.30 – Mentre un automobilista guida tranquillo lungo la strada statale, un cane randagio decide all’improvviso di attraversare. L’impatto è inevitabile e, a farne le spese, è l’animale. Ma non solo. Infatti, a causare l’incidente è stato un cane randagio di grossa taglia, la cui massa è tale da danneggiare il veicolo. Il proprietario della macchina, ripresosi dallo spavento, non potendo chiedere il risarcimento dei danni all’animale privo di padrone, rivolge le sue istanze contro il proprietario della strada, chiedendone la condanna.
Ricordo che il proprietario della strada ne ha la custodia e, pertanto, è responsabile se qualcuno si fa male utilizzando la carreggiata a meno che non riesca a dimostrare il “caso fortuito”. Siamo in presenza di un caso fortuito quando l’incidente accade per un fatto imprevedibile e inevitabile, cioè quando il danno si verifica in seguito a un evento che il custode, nonostante la sua diligenza, non poteva impedire che accadesse (art. 2051 Codice civile).

L’attraversamento di una strada statale da parte di un cane randagio è un caso fortuito, tale da escludere la responsabilità di chi ha la custodia della strada? Questa domanda viene posta dall’automobilista ai giudici della Corte di Cassazione e il suo diritto a essere risarcito dei danni subiti dipende proprio dalla sentenza che verrà emessa. Il danneggiato sostiene che l’ente aveva trascurato totalmente la manutenzione della strada, tant’è che la carreggiata era recintata proprio per evitare l’attraversamento da parte della fauna, ma le condizioni della rete erano talmente pessime, che gli animali avevano libero accesso al tratto stradale. Dunque, la società aveva mancato di custodire correttamente il luogo dell’incidente, non avendo svolto un’adeguata attività precauzionale al fine di prevenire questo tipo di sinistro. E ciò anche in assenza di una legge che renda obbligatoria la recinzione.

Inoltre, ragiona l’automobilista, se, in assenza di un obbligo di legge, viene installata una rete per evitare che passino gli animali, evidentemente si prevede che essi possano attraversare la strada. Poiché il “caso fortuito”, che escluderebbe la responsabilità del custode, richiede che sia accaduto un evento non prevedibile né evitabile, tenuto conto che la rete era stata installata proprio per evitare tale attraversamento e che solo la scarsa manutenzione del manufatto non lo aveva evitato, non siamo in presenza di un evento imprevedibile e, pertanto, non ricorre un “caso fortuito”. Così si risponde il guidatore danneggiato e prova, con questo ragionamento, a convincere i giudici della Cassazione.

I quali, però, sull’attraversamento improvviso della strada statale da parte di un grosso cane randagio, giungono a un’altra conclusione. Infatti, secondo le regole del Codice civile, il custode è responsabile indipendentemente dalla sua diligenza. Facciamo un esempio continuando a parlare di cani. Se cammini per strada e un cane ti morde, il fatto che il suo padrone sia stato o meno diligente non è rilevante. Egli è responsabile comunque dei danni, a meno che non dimostri il “caso fortuito”. La responsabilità del custode viene definita “oggettiva”, poiché non dipende dal comportamento del soggetto responsabile. Cioè, il fatto che ci sia o non ci sia una colpa da parte del custode è irrilevante.

Questo elemento è molto importante nel nostro caso perché, a conti fatti, rende irrilevante cosa? Rende irrilevante proprio la mancata manutenzione della rete. Infatti, le strade statali non devono essere recintate (solo le autostrade hanno quest’obbligo) e, allora, diventa inutile discutere se la rete fosse o non fosse in buono stato. O c’è un obbligo di recinzione, e allora non devono esserci animali, o tale obbligo non c’è, e allora la diligenza del custode a mantenere la rete non è importante.

Dimentichiamoci della rete ammalorata e proviamo adesso a rispondere alla domanda dell’automobilista. L’attraversamento di una strada statale da parte di un cane randagio è un caso fortuito, tale da escludere la responsabilità di chi ha la custodia della strada? Purtroppo per lui, si. È così. Il fatto che un cane randagio invada una strada statale è imprevedibile e inevitabile. Rientra tra gli eventi che possono accadere, senza che il custode ne sia ritenuto responsabile. In conclusione, la domanda risarcitoria viene rigettata fino all’ultimo grado di giudizio. (Cass. n. 765/2022)

[g.ca]

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