Green Pass e vaccini: cosa (non) dice il regolamento dell’Unione Europea

18.10.2021 – 07.01 – È nota, nell’ambito della storia, l’eterogenesi dei fini: ovvero le conseguenze non intenzionali prodotte da un’azione intenzionale. In altre parole, semplificando, desiderare un dato effetto e ottenerne l’esatto opposto. Un caso classico di eterogenesi dei fini furono le azioni di Luigi XVI durante la rivoluzione francese, quando le mosse del sovrano involontariamente accelerarono il radicalizzarsi dei rivoluzionari, conseguendo l’esatto opposto di quanto si desiderava.
Non è la questione del Green Pass, al di là delle dietrologie, delle infiltrazioni estremiste e delle fake news dei suoi critici, un esempio classico di eterogenesi dei fini?
L’Unione Europea presentò infatti il certificato verde come un lasciapassare verso la libertà, ma allo stadio attuale in Italia sembra aver prodotto un’involontaria restrizione, nella misura in cui la sua applicazione ha limitato il movimento di ampie fasce della popolazione.
Ma era questo l’intento dietro l’azione dell’UE? Com’è caratteristica dell’agire dell’Unione Europea vi è una molteplicità di direttive e leggi, dalle quali non emerge una chiara direzione, lasciando agli stati-nazione una certa discrezionalità. Considerando come la direttiva possa essere interpretata, mentre il regolamento va applicato in toto, si è scelto di considerare il regolamento 2021/953 “per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 (certificato Covid digitale dell’UE)”. Si tratta di uno dei primi testi completi per l’applicazione del Green Pass, risalente al 14 giugno 2021. Il seguente articolo non vuole proporre un’analisi giuridica, né sostituirsi agli esperti, ma solo evidenziare alcuni passaggi chiave del regolamento.

L’Unione Europea esordisce evidenziando la necessità che i certificati di vaccinazione anti Covid-19 risultino “interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili” tra i diversi stati europei, in modo da garantire “il proprio diritto di libera circolazione“. Infatti “Occorre un approccio comune tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi, le norme tecniche e il livello di sicurezza di tali certificati di vaccinazione”.
Un primo abbozzo di quanto sarebbe divenuto il Green Pass era infatti contenuto “Nella sua risoluzione del 25 marzo 2021 sulla definizione di una strategia dell’UE per il turismo sostenibile“; il focus infatti dell’UE è qui primariamente sull’attraversamento dei confini nazionali. Non sembra esservi l’idea che il Green Pass possa essere applicato all’economia o a singoli ambiti sociali e/o culturali interni allo stato.

Come in precedenti occasioni durante il biennio pandemico, l’UE ha osservato che il Green Pass “non dovrebbe essere inteso come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia di Covid-19, visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell’Unione”. Il certificato verde dev’essere pertanto uno strumento per ampliare la libertà di movimento dei cittadini nella fase post Coronavirus e la stessa “verifica dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell’UE non dovrebbe comportare ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione all’interno dell’Unione o restrizioni ai viaggi all’interno dello spazio Schengen”.

Nonostante l’attenzione del governo italiano si sia limitato, a questo proposito, nella chiusura di alcuni gruppi Telegram illegali, diversi capitoli del regolamento UE vengono dedicati alle possibili “frodi” e all’utilizzo di “green pass falsi” per i quali ci si deve attivare con speciali azioni di controllo e contrasto.

Il regolamento – e ciò è una notizia particolarmente pregnante alla luce delle ampie fasce di popolazione anziana in Italia – stabilisce “che gli Stati membri rilascino tali certificati in formato digitale o cartaceo a scelta del titolare, o in entrambi i formati. I potenziali titolari dovrebbero avere il diritto di ricevere il certificato nel formato di loro scelta. Ciò consentirebbe loro di richiedere e ricevere una copia cartacea del certificato, o di riceverla in un formato digitale da conservare e visualizzare su un dispositivo mobile, o in entrambi i formati”. In ogni caso “I certificati dovrebbero contenere un codice a barre interoperabile a lettura digitale, che dà accesso unicamente ai dati pertinenti relativi ai certificati stessi”.

Verso la metà del regolamento si giunge allora a un passaggio fondamentale, utilizzato sovente dai gruppi No Green Pass, No Vax o generalmente critici verso le misure anti Covid. Si afferma infatti chiaramente che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate“.
Conseguentemente “il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto”. Non solo, ma “il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.

Il Governo Draghi ha agito dunque in palese violazione del regolamento europeo? In realtà, com’è evidente dalla specifica del passaggio citato, la questione non si pone: l’UE qui si sta riferendo agli spostamenti tra i paesi dell’Unione. Sono questi i trasferimenti che non possono essere soggetti a discriminazioni, qualsiasi sia il mezzo di trasporto utilizzato. Ma questo è l’unico ambito al quale Bruxelles sembra riferirsi, senza considerare minimamente cosa possono fare – o hanno fatto – le nazioni all’interno dei propri stati. Non vi sono riferimenti all’utilizzo del Green Pass per accedere a determinate attività, o nel caso eccezionale italico, al proprio luogo di lavoro. L’Italia non può pertanto discriminare i propri cittadini quando si tratta di permettere o meno i loro spostamenti tra i paesi europei; ma all’interno del proprio, di paese, è libera di agire come preferisce. O quantomeno l’UE non sembra considerare la possibilità che il Green Pass potesse essere utilizzato come strumento di coercizione nell’amministrazione interna della nazione. Sotto un profilo empirico infatti la possibilità che il Green Pass potesse essere utilizzato per impedire o meno l’accesso a specifici servizi non era presente nella sua introduzione tra la primavera e l’estate 2021, quando l’immunità di gregge sembrava un obiettivo vicino e la variante Delta non era ancora considerata una reale minaccia. Solo a seguito dell’introduzione del Green Pass nell’ambito ristorativo e d’intrattenimento da parte della Francia, anche l’Italia, le cui percentuali di vaccinati erano però sensibilmente maggiori, ha modificato il proprio atteggiamento, andando verso un’escalation culminata nell’attuale situazione di caos politico-sociale. Probabilmente, sotto il profilo psicologico, ha giocato un ruolo determinante la volontà di mantenere l’economia funzionante al 100%, considerando il prezzo pagato per i ripetuti lockdown; e la cicatrice mentale dell’essere stata la prima nazione a ricevere l’urto della pandemia Covid in Europa, a marzo 2020.

Il regolamento, nell’ambito del Green Pass, contiene un ultimo appunto degno di menzione, ovvero una data di scadenza: infatti “Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per 12 mesi a partire dalla sua data di applicazione“. Come per lo stato di emergenza e altre misure sanitarie italiane ed europee vi è pertanto una data di scadenza delle misure in questione, sebbene facilmente prorogabile.

[z.s.]

Zeno Saracino
Zeno Saracinohttps://www.triesteallnews.it
Giornalista pubblicista. Blog personale: https://zenosaracino.blogspot.com/

Ultime notizie

Dello stesso autore