02.12.2019 – 20.04 – In un recente articolo apparso su questa rubrica avevo annunciato che stava per essere legalizzato l’aiuto al suicidio. A settembre già si sapeva che una sentenza della Corte Costituzionale (pubblicata recentemente, il 22 novembre 2019) avrebbe segnato una svolta importante al valore che diamo alla “vita”, che è oggi diventato un bene di cui possiamo disporre “a certe condizioni”. La sentenza è stata pubblicata ma, prima di esaminarla assieme, ti voglio parlare di un’altra decisione. Perché le decisioni importanti non sono mai prive di conseguenze.
Devi sapere che, nei giorni in cui era stata annunciata la sentenza sulla legalizzazione dell’aiuto al suicidio, una donna è stata aiutata a suicidarsi, anche se non aveva espresso una volontà in tal senso. Ti ricordo che, per legge, le cosiddette D.A.T., ossia le Disposizioni Anticipate di Trattamento devono essere scritte davanti a un notaio. Ebbene, con decreto datato 23.09.19 il Tribunale di Roma ha ritenuto che un “amministratore di sostegno” ben possa rifiutare un trattamento sanitario che tiene in vita un malato (non in grado di esprimere la sua volontà) qualora la volontà del malato possa essere presunta in base a ciò che ha detto “alla presenza dello stesso amministratore”. In sintesi, se stai male e non puoi esprimere la tua volontà, ma chi si occupa di te, per ciò che hai detto in passato in sua presenza, presume che tu in quella situazione avresti voluto morire, vieni assistito nel compimento della tua volontà presunta. E muori.
La decisione del Tribunale di Roma, che senza dubbio è il risultato di un forte travaglio e di una situazione la cui disperazione possiamo solo che immaginare, ci permette di apprezzare una regola che non dovremmo mai dimenticare: nel momento in cui togliamo una barriera, non siamo più in grado di prevedere cosa accade. Nel momento in cui intacchiamo un principio, gli effetti sono destinati ad andare ben oltre la nostra immaginazione. Infatti, mentre si discuteva se legalizzare o meno l’aiuto al suicidio, mentre si ragionava se fosse etico e giusto dichiarare la “vita” un bene di cui possiamo disporre, e a quali condizioni, un giudice precorreva i tempi e, di fatto, legittimava l’aiuto al suicidio di una persona al di fuori delle regole imposte dalla legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Non serve il notaio, basta che qualcuno si ricordi che tu ne abbia parlato in sua presenza.
Torniamo alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 242/19). Cosa dice? Partiamo dall’art. 580 del Codice Penale che punisce chi convince gli altri a suicidarsi o li aiuta in tale proposito. La legge stabilisce che se convinci qualcuno a suicidarsi, se rafforzi in lui l’idea del suicidio o anche se solo ne agevoli in qualsiasi modo il suicidio, vieni punito con almeno 5 anni di galera. Ebbene, da questa sentenza in poi, questo articolo di legge è modificato. Come? Non è più punibile chi agevola il suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Con la precauzione che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
avv. Guendal Cecovini Amigoni


