Aiuto al suicidio e Corte Costituzionale. Disporre della vita nel Diritto 4.0

28.09.2019 – 12.04 – In questi giorni è stata annunciato che in Italia è stata scritta un’importante decisione sull’aiuto al suicidio, cioè, se si possa o meno aiutare qualcuno a suicidarsi. La legge italiana è molto chiara: nel Codice Penale c’è l’articolo 580, che punisce chi convince gli altri a suicidarsi o li aiuta in tale proposito. La legge stabilisce che se convinci qualcuno a suicidarsi, se rafforzi in lui l’idea del suicidio o anche se solo ne agevoli in qualsiasi modo il suicidio, vieni punito con almeno 5 anni di galera.

Ma, se la legge è chiara, i casi della vita non lo sono altrettanto. È infatti accaduto che nel 2017 un cittadino italiano ne ha accompagnato un altro in Svizzera, affinché si suicidasse. Infatti, in Svizzera è permesso. Non vorrei banalizzare i fatti dovendoli sintetizzare, ma va detto che il suicida era gravemente malato e che l’accompagnatore, tornato in patria, viene ora processato per “aiuto al suicidio”.
Durante il processo penale, i giudici si sono chiesti se il Codice Penale fosse “al passo con i tempi” e, così, si è chiesto alla Corte Costituzionale di valutare la legge che punisce l’istigazione e l’aiuto al suicidio. La Corte Costituzionale è, per così dire, il giudice delle leggi. Se una nuova legge non rispetta le regole della Costituzione Italiana, la Corte la stanga. E ciò vale anche per le vecchie leggi (il Codice Penale è del 1930). Interrogata sulla vicenda, la Corte Costituzionale ha deciso che l’articolo 580 del Codice Penale non deve punire tutti i casi di aiuto al suicidio. In particolare, non è punibile “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Dunque, l’articolo 580 del Codice Penale, per come è scritto, non va bene e i giudici introducono questa nuova regola in attesa che venga scritta una nuova legge.

Ovviamente, non è successo che oggi, dopo quasi 90 anni, ci si è accorti che il Codice Penale del 1930 è sbagliato, o incompleto. È successo qualcos’altro. È cambiata la nostra sensibilità nei confronti della “vita”: essere o non essere in vita oggi “a determinate condizioni” è diventata una scelta mentre, nel secolo scorso, si riteneva che fosse un bene “indisponibile”, cioè che nessuno potesse togliere la vita agli altri o a se stessi.
Tra i primi commenti, se ne sono sentiti di estremamente miopi: qualcuno ritiene che questa nuova realtà garantisca maggiore libertà per tutti e non tolga nulla a nessuno. Vivi e lascia vivere o, meglio, vivi e lascia morire. Sono commenti della prima ora, dettati più dall’emozione che dalla ragione. Ma non dobbiamo mai farci guidare dall’emozione nelle scelte, perché poi l’emozione passa e la scelta resta. Non soffermiamoci al caso particolare e guardiamo al quadro generale, quello che interessa tutti, tutta la società, quella del presente e quella del futuro.
Quello che ci dice la Corte Costituzionale è una svolta importante: ci dice che la “vita” è diventato un bene disponibile. Cioè, che non è un bene intoccabile, ma che di essa possiamo disporre. A piacimento? No, “a certe condizioni”. Ma, intanto, la regola è caduta. Avete mai provato a immaginare di vivere in una società in cui il bene della vita non è più inviolabile? Ci siamo dentro.

avv. Guendal Cecovini Amigoni

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