20.09.2019 – 13:20 – E’ stata condannata a 4 anni di reclusione, per omicidio stradale, l’automobilista che il 19 Marzo 2017 aveva travolto e ucciso una scooterista ventiseienne all’interno della Galleria Montebello. La conducente dell’automobile, una ragazza, coetanea della vittima, era alla guida di una BMW Serie 3. A causa della folle velocità con cui aveva lanciato l’automobile all’interno del tunnel, aveva perso il controllo del veicolo, investendo la giovane centaura proveniente dalla direzione opposta, procurandole gravi lesioni a cranio e torace.
Cosa prevedeva la legge?
Prima della legge sull’omicidio stradale (in vigore solo da Marzo 2016), questo tipo di fatto veniva perseguito col ‘’reato di omicidio colposo’’ (pena da 6 mesi a 5 anni, articolo 589 codice penale), che prevedeva un’aggravante specifica per la violazione di norme stradali con pene aumentate da 2 a 7 anni, che potevano diventare da 3 a 10 anni se il colpevole fosse risultato in stato di ebbrezza grave o di alterazione da droga. Nel caso di morte o di lesioni a più persone, le pene potevano arrivare a 15 anni di carcere.
Cosa implica oggi, il reato di omicidio stradale?
Nel caso si fossero verificate lesioni colpose gravi, il colpevole può essere condannato da un anno e mezzo a 3 anni di reclusione; nel caso le lesioni colpose fossero ritenute gravissime (causate da tasso alcolemico di 0,8 g/litro, eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, sorpassi con linea continua), la pena si inasprisce da 2 a 4 anni.
Nel caso l’imputato venisse condannato a scontare pene detentive minori di 2 anni, potrà usufruire della sospensione condizionale della pena o richiedere il rito abbreviato (riduzione della pena di un terzo).
Il carcere è escluso per chi soccorre la vittima subito dopo l’incidente, e si mette a disposizione degli inquirenti.
Aggravanti, invece, sono previste in caso di fuga del conducente; la pena aumenta da uno a due terzi, e non può essere, in alcun caso, inferiore a 5 anni. Per guida in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro (sopra i 2,5 implica il rischio di coma etilico) o sotto effetto di droghe, la pena varia da 8 a 12 anni di reclusione.
Alla stessa pena soggiace chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L, quando il conducente è un neo-patentato e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose su mezzi pesanti.
Infine, l’imputato incorre nella revoca della patente che, una volta ritirata, non potrà essere riconseguita prima di 15 anni (in caso di omicidio) o 5 anni (in caso di sole lesioni). In caso di omissione di soccorso o particolari aggravanti, dovranno trascorrere almeno 30 anni, dalla data della revoca.


