Zigzagando fra le norme. “Guidare” ubriachi nel Diritto 4.0

26.08.2019 – 18.58 – È curiosa la difesa di un automobilista sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Dopo essere stato condannato a 4 mesi d’arresto e 1000 euro di ammenda (pena sospesa), ricorre alla Corte di Cassazione contro la sentenza. Probabilmente perché, oltre alla pena, gli era stata sospesa anche la patente per due anni. Cosa sostiene l’imputato? Si difende sostenendo che per essere colpevoli del reato di guida in stato di ebbrezza, bisogna essere alla guida, ma che lui non stava guidando. Come non stava guidando? Era seduto al posto di guida! Si, questo è vero, come è vero che aveva bevuto, ma il veicolo era fermo. L’imputato prova a spiegare: guidare un veicolo significa condurlo mentre esso è in movimento. Ma quando è stato accertato il suo stato d’ebbrezza, il veicolo era fermo. Dunque, lui non lo stava conducendo e non stava guidando. In stato di ebbrezza? Questo sì, ma non alla guida. Pertanto, non ci sarebbe alcun reato.

La tesi difensiva, forse suggestiva, sicuramente originale, però non convince. La Corte di Cassazione osserva che la “fermata” di un veicolo costituisce una fase della circolazione e, pertanto, il fatto che al momento del controllo il veicolo sia fermo, non basta ad escludere il reato di guida in stato di ebbrezza. Eppoi, andiamo a leggere bene il verbale: perché è stato eseguito il controllo sul tasso alcolemico dell’imputato? La pattuglia dei Carabinieri, che aveva proceduto al controllo, ha riferito di aver fermato l’imputato “perché zigzagava con la macchina”, lungo il rettilineo dove era situato il posto di blocco. Insomma, la difesa viene respinta e la condanna confermata, maggiorata di un’ulteriore ammenda di euro 2000. (Corte Cassazione, sent. 25140/19)

avv. Guendal Cecovini Amigoni

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