Alla guida con occhi lucidi e alito vinoso: assolto. Il Diritto 4.0

24.05.2019 – 09.15 – Il consiglio da dare è sempre lo stesso: se devi guidare, non bere! I rischi di mettersi alla guida “alticci” sono molti. Si rischia di causare un incidente e fare del male agli altri. Si rischia di fare del male a se stessi. Per non parlare delle multe e delle sanzioni penali. Proprio sulle sanzioni penali la Corte di Cassazione ha emesso due decisioni che non giustificano la guida in stato di ebbrezza, però, insomma… leggi e giudica tu.

1) Un automobilista, fermato per un controllo alle 4 del mattino, risulta essere in stato di ebbrezza alcolica, misurata tramite etilometro, con valore accertato pari a 0,82 gr/l. Per questo motivo viene condannato dal Tribunale e, poi, dalla Corte d’Appello. Ma la causa arriva fino alla Cassazione che invece lo assolve (sentenza n. 22080/19). Attenzione: viene assolto per la “tenuità del fatto”, cioè perché lo stato di ebbrezza era così lieve (superamento dell’area di punibilità pari a 0,02 centesimi) da non essere ritenuto rilevante. Infatti, c’è una regola per cui non si viene puniti quando, anche se si commette un reato, il pericolo è esiguo, l’offesa è tenute ed il comportamento non risulta abituale. Nel nostro caso, spiega la Cassazione, ci sono tutti questi elementi: non solo il superamento della soglia di punibilità è ridottissimo, ma la condotta dell’automobilista è stata di “minima offensività”, poiché non ha compiuto manovre rischiose, guidava di notte in una situazione di assenza di traffico e non è stata rilevata alcuna altra violazione del Codice della Strada. Insomma, l’automobilista era alticcio (poco) e non pericoloso. Pertanto, è stato assolto.

2) In un caso simile, invece, l’automobilista era già stato assolto dal Tribunale: è stato il Pubblico Ministero a rivolgersi alla Cassazione chiedendone la condanna, che però è stata rifiutata (sentenza n. 12863/19).In questo caso, era stato rilevato un tasso alcolemico nettamente superiore alla soglia di legge (1,03 a fronte del limite di 0,8 g/l). Fermato dalla forza pubblica, il guidatore “manifestava segni esteriori di ebbrezza”. Inoltre, stava guidando con una passeggera sulla pubblica via e, pertanto, la situazione non era esente da pericoli. La Cassazione applica nuovamente la regola della “tenuità del fatto” e assolve l’automobilista. Infatti, indipendentemente dal tasso alcolemico, i “segni esteriori di ebbrezza” si limitavano agli occhi lucidi e all’alito vinoso. Non venivano segnalati comportamenti di guida inadeguati, né difficoltà a parlare né, ancora, incertezze nei movimenti. Insomma, l’uomo regge bene l’alcool e, pertanto, il pericolo viene ritenuto davvero tenue. Un altro automobilista alticcio e assolto.

Ma, se devi guidare, non bere lo stesso, perché quando si beve il vero pericolo non è quello di essere fermati per un controllo: il vero pericolo è quello di causare un incidente. E, in questo caso, oltre ai danni causati, non c’è alcuna “tenuità del fatto”.

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