La casalinga e l’assegno di divorzio, oggi: che cosa dice la Cassazione?

05.02.2019 – 10.12 – Torniamo ad occuparci dell’assegno di divorzio. Ricordo che, in Italia, lo scioglimento del matrimonio avviene in due fasi: prima c’è la “separazione” e, dopo un periodo di tempo (da sei mesi a un anno), c’è il “divorzio”.

Quando si divorzia, si possono ridiscutere le condizioni che erano state stabilite con la separazione. Il Tribunale di Milano si è occupato della domanda di divorzio con cui un marito chiedeva che alla moglie non venisse concesso un assegno; in sede di separazione, alla moglie era stato riconosciuto un assegno di mantenimento, che la donna non solo chiedeva venisse confermato, ma, anzi, quasi raddoppiato.
Il marito sosteneva che la moglie non aveva diritto all’assegno divorzile, sia perché le proprie condizioni economiche erano peggiorate, sia perché la moglie era autosufficiente.
La moglie invece lamentava che, avendo solo una modesta pensione, non era in grado di provvedere al proprio sostentamento.

Il Tribunale chiarisce che il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto in seguito all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze (art. 5, comma 6 Legge 898/70).
Un tempo, questa adeguatezza veniva misurata in base al tenore di vita della coppia: il coniuge economicamente debole aveva diritto ad un assegno per mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Oggi non è più così: nel 2017 la Corte di Cassazione ha modificato questa regola stabilendo che l’assegno di divorzio può essere concesso solo in presenza di “impossibilità per ragioni oggettive” del coniuge economicamente debole di raggiungere la “indipendenza economica”, cioè di essere economicamente autosufficiente.

Ma questa regola è risultata troppo severa e iniqua e, già nel 2018, la Corte di Cassazione ha “aggiustato il tiro”, chiarendo che deve essere valutato anche il contributo fornito dai coniugi nella realizzazione della vita familiare.
Pertanto, devono essere tenuti in considerazione anche l’età dei richiedenti, la durata del matrimonio, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.

Nel caso di cui si è occupato, Il Tribunale di Milano ha ritenuto che la moglie non fosse dotata “di mezzi adeguati”, in primo luogo in considerazione dell’età (ultra settantenne), ma anche tenuto conto delle sue condizioni di vita personale, della sua situazione reddituale ed economica di persona che non ha mai svolto un’attività professionale e che si è pacificamente dedicata alla famiglia e alla cura dei figli (ormai autosufficienti).
Il Tribunale ha così riconosciuto alla donna un assegno di divorzio, pur ridotto rispetto a quello stabilito in sede di separazione. (Sent. n. 9757/18)

avv. Guendal Cecovini Amigoni
Trieste – Gorizia – Udine

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