«Spiace che su un tema così importante prevalga la necessità di apporre la propria bandierina», Faraguna (Pd) in risposta alla mozione di Sel e Idv

13.3.2012 | 11.45 – Due gruppi di maggioranza in Consiglio comunale a Trieste (IdV e Sel) hanno depositato una mozione sul testamento biologico. Il consigliere comunale, vice-segretario del Pd, Pietro Faraguna commenta il fatto con una nota, polemica soprattutto per il fatto che i due gruppo abbiano dato la notizia ai giornali prima ancora che ai colleghi consiglieri.
«Pare difficile pensare che ai colleghi di maggioranza possa essere sfuggito che sul tema sono già avviate serie iniziative di approfondimento, informazione e divulgazione, che si concretizzeranno – ad esempio – nell’incontro pubblico organizzato dalle associazioni PerEluana e Coscioni, dal movimento 5stelle e dai Radicali italiani per martedì 13 (al quale gli stessi consiglieri di Sel e IdV sono stati invitati), nonché nella direzione provinciale del partito democratico che si svolgerà il medesimo giorno sullo stesso tema».
«Spiace che su un tema così importante, che tocca ogni cittadino, e sul quale si è sviluppata una sensibilità civile molto profonda, sembra prevalere presso alcuni la necessità di apporre la propria bandierina, compiendo un’incomprensibile fuga in avanti, che rischia così di diventare solitaria. Siamo invece fiduciosi che il Consiglio potrà svolgere la sua funzione su un tema così cruciale nella ricerca di una condivisione quanto più ampia possibile, e al netto di ogni spasmodica competizione per la paternità di inziative che dovrebbero poter essere di tutti e non soltanto di alcuni. Anche perché – conclude Faraguna – partire con il piede sbagliato aumenta significativamente la probabilità di sbagliare percorso: errore che ci si augura nessuno sia disposto a compiere».
Qui di sotto riportiamo per intero il testo della mozione che i consiglieri dell’Italia dei Valori e Sinistra, Ecologiae libertà hanno presentato al consiglio e alla giunta comunale, con il fine di predisporre per l’approvazione un regolamento che disciplini la materie, adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e stimolare il pubblico dibattito.
MOZIONE
Oggetto: Istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento
Il Consiglio Comunale
Premesso che:
Con l’espressione “testamento biologico” (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona (testatore), dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
In Italia, l’articolo 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” e che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un “diritto perfetto”, che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l’art.13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento alla libertà e indipendenza dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie.
Il Consiglio Comunale non intende esprimersi su temi etici, morali, religiosi e filosofici, né regolamentare la materia del fine vita, invadendo ambiti al di fuori dei suoi poteri giurisdizionali, bensì intende istituire, rispondendo doverosamente al rispetto dei diritti civili e al dettato costituzionale, un servizio di semplice raccolta di atti che di per sé hanno già un preciso valore giuridico;
Preso atto che:
La carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona ( titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all’integrità personale).
l’articolo 1 della legge n. 180 del 1978 stabilisce che “I trattamenti sanitari qualora obbligatori possono essere disposti solo nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione”;
La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 28 marzo 2001, sancisce all’art.9 che ” i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”.
Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all’art. 16 che ” il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato”, all’art 35 sancisce che ” il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente […] In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti […] curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”. Inoltre all’art 38 si afferma che ” il medico deve attenersi,[…] alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi[…]Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato”.
Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che ” appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate… che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina […]”. Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che “le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall’interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà”.
la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 438 del 2008 ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello alla salute e quello all’autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art.32, comma 2, della Costituzione;
il T.A.R. per il Lazio, nella sentenza n. 8650 del 2009, ha confermato che l’imposizione di un trattamento sanitario sempre e comunque anche nell’ipotesi di accertata volontà contraria del paziente viola la dignità umana che, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione Italiana e dell’articolo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata.
Considerato che:
La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell’ordinamento giuridico italiano;
In assenza di una normativa nazionale in materia esistono, in vario modo formulate, le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l’idratazione e l’alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente; dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia.
A Trieste alcuni cittadini hanno dimostrato il loro desiderio di formalizzare delle dichiarazioni anticipate di trattamento e hanno fatto riferimento al servizio di raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento promosso e gestito dalle chiese metodista e valdese di Trieste. Il 6 marzo 2009 era inoltre stata presentata una petizione al Consiglio Comunale in materia.
È volontà politica di questa Amministrazione di tutelare i diritti di ogni singola persona a compiere le proprie scelte in piena libertà e nello stesso tempo favorire, con iniziative concrete, l’estensione dei diritti civili, pur riconoscendo l’estrema delicatezza delle questioni che riguardano i trattamenti clinici di fine vita, sia dal punto di vista etico-scientifico, sia sotto l’aspetto ancor più sensibile dei convincimenti religiosi;
In questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario.
L’ANCI ha chiarito che il presupposto di legittimità di tali registri può essere ricondotto “allo svolgimento delle funzioni amministrative del comune, riguardanti ‘la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000)”.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Questa Amministrazione Comunale intende istituire un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. “dichiarazioni anticipate di volontà”) al fine della raccolta e conservazione degli stessi. In particolare con questo registro, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Trieste, verranno raccolti i testamenti biologici – ordinati per numero progressivo – al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.
Il Consiglio Comunale di Trieste IMPEGNA pertanto
la Giunta comunale e il Sindaco a
predisporre, per l’approvazione da parte del Consiglio, un regolamento che disciplini la materia;
adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
stimolare il pubblico dibattito.
Marino Sossi (SEL) Daniela Gerin (SEL) Mario Reali (SEL)
Cesare Cetin (IDV) Paolo Bassi (IDV)


