14.10.2024 – 12.47 – Un uomo, dal portafoglio vuoto ma dall’animo pieno di passione, tratta con una prostituta il prezzo di una prestazione sessuale. In assenza di denaro contante, i due pattuiscono in pagamento l’orologio, che il signore consegna alla donna. Così concluse le trattative, la coppia si acquatta dietro un cespuglio. Questa rubrica giuridica non può spingersi a descrivere cosa accade dietro alle frasche di un oleandro, ma possiamo affermare che la meretrice adempie alla propria obbligazione. E, a questo punto, cominciano i guai.
Perché il signore, ottenuta soddisfazione, inizia a rimpiangere l’orologio. Forse un ricordo della nonna o, forse, un regalo dei genitori. Fatto sta che, travolto dalla nostalgia e desideroso di riavere l’oggetto, inizia a malmenare in strada la prostituta per farselo restituire. In particolare, la colpisce con un bastone. La donna resiste ostinatamente, strilla e chiama aiuto. La gente accorre e l’uomo deve arrendersi. E si ritrova prima imputato e, poi, condannato per tentata rapina e lesioni aggravate. Ma non ci sta e si rivolge alla Corte di Cassazione chiedendo di essere assolto.
“Non si è trattata di rapina, perché l’orologio era mio!” L’imputato potrebbe aver riassunto così le sue difese. “Non ho mica dato l’orologio in pagamento, ma in pegno.” “Un pegno d’amore?” “No, un pegno come quello del banco dei pegni. In pratica, l’ho dato come garanzia del pagamento. La lite è scoppiata solo quando la donna non me lo ha voluto restituire.” “Dunque, hai poi trovato i soldi per pagare la prestazione sessuale?” Ma l’uomo non risponde perché sta già concentrandosi sulla difesa successiva. Infatti, aggiunge: “Anche sulle lesioni ci sarebbe da ridire. Io l’avrò pure bastonata, ma la donna me ne ha date più di quante ne abbia prese…”
I giudici ascoltano assorti. La vicenda è sicuramente interessante e merita tutta la loro attenzione. I fatti importanti sono l’orologio, il pegno e l’oleandro. Da questi elementi, è possibile ricostruire l’accaduto tramite un ragionamento logico giuridico coerente e preciso. Innanzitutto, va precisato che l’accordo raggiunto tra il cliente squattrinato e la meretrice è molto particolare, del tutto atipico, assolutamente borderline. Infatti, si tratta di una “prestazione sessuale concordata in strada e da fornirsi dietro un cespuglio”, che, anche a leggere il Codice civile con attenzione, non si trova l’articolo di legge che contenga la relativa disciplina. Dunque, che fare?
I giudici tagliano corto: “… anche a voler ritenere che l’imputato non avesse voluto cedere definitivamente la proprietà dell’orologio” rimane “la violenza finalizzata a riottenerne il possesso”. Insomma, indipendentemente da quale fosse stato l’accordo tra i due, la bastonata non è giustificabile. E va condannata. La Cassazione conferma le precedenti sentenze di condanna specificando che non devono essere diffusi i nomi dei protagonisti. Né la marca dell’orologio. (Cass. pen. n. 8328/2022)
[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


