L’Ecobonus 110 per cento è diventato legge: come funziona?

06.08.2020 – 11.00 – Il 18 luglio 2020 l’Ecobonus 110 per cento è finalmente diventato legge. Tutti gli utenti privati e condomini che vogliono effettuare dei lavori di efficientamento energetico per la propria abitazione, ora possono usufruire di un Bonus del 110 per cento.
Grazie all’installazione o la sostituzione di determinati apparecchi (es. fotovoltaico, caldaia, impianto di illuminazione, ecc), potrai ridurre i consumi di energia, ottenendo comunque le stesse prestazioni.
L’efficientamento energetico ti permette di fare questo, cioè ridurre i consumi all’interno della propria bolletta e quindi ridurre anche i costi mensili.
Con l’Ecobonus 110 per cento hai addirittura l’opportunità di fare questi lavori gratuitamente.

Come funziona il super ecobonus? L’agevolazione fiscale (Ecobonus 110 per cento) consiste in una detrazione dell’imposta a fronte dei lavori di efficientamento sopracitati, che vengono svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
In sostituzione della detrazione si può optare per altre due soluzioni:

  • Contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo al corrispettivo stesso anticipato dall’azienda che effettua i lavori ed eroga il servizio.
  • Cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti esterni, quali: istituti di credito o intermediari finanziari

In altre parole, le famiglie e i condomini potranno cedere il credito d’imposta direttamente alle banche, assicurazione o anche alle imprese che svolgeranno i lavori e saranno questi ultimi ad incassare, entro 5 anni, il credito d’imposta.
Chi ne ha diritto? Come già anticipato, la possibilità di accedere o meno all’Ecobonus al 110 per cento dipende dal tipo di lavori che si effettueranno e dal miglioramento della classe energetica (certificata dall’APE). Quindi, ne hanno diritto:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su unità
    immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • i condomini;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  • Organizzazioni non lucrative;
  • Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

È quindi arrivato il momento di pensare alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico della propria abitazione.

Manuel Flaugnacco

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