01.07.2020 – 17.55 – Un giorno, Oscar Wilde andò a visitare le cascate del Niagara e ne rimase deluso. Infatti, le descrisse più o meno così: ogni sposina americana in viaggio di nozze viene portata a visitare le cascate del Niagara, che sono la seconda delusione del matrimonio. Il commediografo irlandese non spiega quale sia la prima delusione, ma la Corte di Cassazione ha finalmente risolto il mistero: è il banchetto di nozze.
Accade in Sardegna: una coppia di sposini si rifiuta di saldare il conto del banchetto delle nozze, versando i 17.700,00 euro dovuti. Il motivo? La festa sarebbe stata rovinata dalla pessima qualità del cibo e del servizio offerti. La prima mossa la fa il ristorante, che avvia una causa chiedendo che gli venga saldato il conto. Resistono gli sposini lamentando che il ricevimento non era all’altezza delle aspettative (e del prezzo) e chiedendo il risarcimento del danno da “banchetto rovinato”. Doveva essere il più bel giorno della loro vita e, invece, sarebbe stato un disastro. Pertanto, chiedono il danno “morale o esistenziale”. Il Tribunale si convince che i gamberetti erano insipidi e riduce il prezzo a un terzo della somma pattuita. Ma è solo l’antipasto. Infatti, il ristoratore non ci sta e ricorre in appello per un motivo semplice ma decisivo: gli sposini si erano lamentati dei vizi del banchetto, ma lo avevano fatto troppo tardi. Avevano atteso che il ristoratore si facesse sotto con le sue pretese e l’attesa era stata per loro fatale: trascorsi 60 giorni, avevano perso il diritto di lamentarsi. È proprio così?
Dipende dal contratto. Ogni contratto è diverso e la Corte d’Appello identifica il rapporto tra gli sposi e il ristorante come un “contratto di banqueting” che, come tutti i contratti, ha le sue regole. Non è un contratto disciplinato dalla legge, ma esiste nella pratica e, per conoscerne le regole, si fa riferimento ai contratti simili. In questo caso, il giudice osserva che bisogna applicare l’articolo 1667 del codice civile, che dice che – a pena di decadenza – bisogna lamentarsi dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta. Pertanto, se il banchetto era pessimo, entro 60 giorni gli sposini avrebbero dovuto lamentarsene con il ristoratore. Invece, si sono limitati a non pagare aspettando che fosse il ristoratore a fare causa. Ma ciò è accaduto dopo che i 60 giorni erano scaduti. E allora? E allora gli sposini sono decaduti dal potersi lamentare dei vizi e, pertanto, non è importante indagare sulla qualità del banchetto, perché il prezzo deve essere comunque pagato. Come ha fatto la Corte d’Appello, anche la Corte di Cassazione conferma tale decisione, ribaltando la decisione del Tribunale. (Corte di Cassazione, n. 26485/19)
[g.c.a.]


