Lavoro e necessità fisiologiche. Diritto 4.0

20.04.2020 – 18.04 – La vicenda, sgradevole sotto tutti i punti di vista, capita a un dipendente di una Società per Azioni, un operaio assunto da dieci anni con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Mentre sta lavorando alla sua postazione di montaggio dei pezzi prodotti, durante il suo turno di otto ore, dalle 14.15 alle 22.15, ha “bisogno di recarsi ai servizi igienici”. Cioè, gli scappa. Siamo alle ore 16.45 circa. Dovendo andare in bagno, aziona il dispositivo di chiamata/emergenza, ma nessuno interviene in suo aiuto. Allora, aziona il dispositivo di chiamata/emergenza della postazione vicina, sempre con esito negativo. Chiede di essere autorizzato dai Team Leader che si trovavano nei pressi della sua postazione e non riceve autorizzazione ad allontanarsi dalla postazione di lavoro. E lui resiste, resiste, resiste… fino a quando non ce la fa più. Giunto al massimo della resistenza, quando la pressione si fa insopportabile, non avendo alternative, lascia la postazione e corre verso i servizi igienici.

Ma ha atteso troppo e non riesce ad evitare di “bagnarsi” i pantaloni. Quindi, riprende a lavorare e chiede di potersi cambiare in infermeria. Il permesso gli viene negato e può cambiarsi solo durante la pausa alle ore 18. E solo presso una cabina chiusa solo su tre dei quattro lati, cioè, “al cospetto di tutti i lavoratori vicini, donne comprese”. I testimoni confermano i fatti raccontati dall’operaio. In conseguenza a questi fatti, l’operaio dice di doversi curare da uno stato ansioso e depressivo e, ritenendo che sia stato leso il suo diritto alla dignità della persona sul luogo di lavoro, chiede il risarcimento dei danni.

Andiamo a leggere cosa c’è scritto all’articolo 2087 del Codice civile sulla tutela delle condizioni di lavoro: il datore di lavoro deve adottare le misure che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti. Dunque, non basta che i dipendenti non si facciano male, ma, oltre la salute del lavoratore, deve essere protetta anche la sua dignità personale. Anche questo è un diritto che deve essere salvaguardato. E, in caso di sua violazione, il danno provocato deve essere risarcito. Scrive il giudice: “dagli elementi probatori raccolti in ordine alla gravità … del fatto è possibile affermare … che il datore di lavoro ha arrecato concreto e grave pregiudizio alla dignità personale del lavoratore nel luogo di lavoro, al suo onore e alla sua reputazione, indubbiamente derivante dall’imbarazzo di essere osservato dai colleghi di lavoro con i pantaloni bagnati per essersi minzionato addosso”. Il datore di lavoro viene pertanto condannato a pagare il dovuto risarcimento. (Tribunale Lanciano, sez. Lavoro, sentenza n. 111/19)

[g.c.a.]

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