Il tatuaggio e la poliziotta: esclusa dal concorso. Diritto 4.0

26.02.2020 – 18.47 – Immagina d’essere fermato da una poliziotta. Lei ti guarda, tu la guardi, e noti che dal suo colletto o dalle maniche corte della sua tenuta estiva spuntano dei tatuaggi. Potrebbero addirittura essere dei tatuaggi “deturpanti” che indicano una “personalità abnorme”. Su questo tema è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato. Prima di parlare dei tatuaggi, sai cos’è il Consiglio di Stato? Diciamo che, tra le varie sue funzioni, quella più caratteristica è di tutelare le persone dagli atti della Pubblica Amministrazione. Cioè, se la Pubblica Amministrazione compie un atto con cui non siamo d’accordo, possiamo impugnarlo. In primo grado lo impugniamo davanti al T.A.R. e, in secondo grado, ci troviamo davanti al Consiglio di Stato. Un esempio per chiarire le idee? Immagina di essere stato escluso da un concorso pubblico per un motivo che ritieni ingiusto. Se vuoi impugnare l’esclusione devi rivolgerti prima al T.A.R. e, poi, al Consiglio di Stato.

Ma torniamo ai tatuaggi. È successo che una ragazza è stata esclusa dal concorso per diventare poliziotta proprio perché tatuata. La Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ha ritenuto che la candidata non fosse idonea al servizio di Polizia a causa di un tatuaggio “in via di rimozione in zona non coperta dall’uniforme” sul polso sinistro. In via di rimozione, ma non ancora rimosso al momento della visita medica. La questione è importante poiché, per essere assunti nella Polizia di Stato, bisogna anche superare una prova di idoneità e sono “cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di stato” proprio i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”. Il Consiglio di Stato individua due casi di inidoneità collegate ai tatuaggi:

  • a) quando ci sono “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme”;
  • b) quando ci sono tatuaggi che, anche se coperti dall’uniforme, “per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.

Nel primo caso, cioè quando il tatuaggio è visibile, non è importante cosa rappresenti: anche un cuoricino rende inidoneo il candidato. Nel secondo caso, invece, è necessaria un’attenta valutazione sulla sede e sul contenuto del tatuaggio. E nel nostro caso? Nel nostro caso sul polso, ben visibili, ci sono “note musicali, stelle e luna”. Dunque, la candidata è inidonea, qualunque cosa voglia rappresentare il suo tatuaggio. Ma la candidata è una “tatuata pentita” e dimostra che, successivamente alla visita medica, ha completato la rimozione dei tatuaggi, residuandole “solo esiti cicatriziali sulla cute”, cioè pochi segni non distinguibili sulla pelle. Purtroppo, la rimozione è stata tardiva. Infatti, l’idoneità del candidato deve esserci al momento del concorso e non arrivare successivamente. L’aspirante poliziotta ex-tatuata ha tardato a completare la rimozione di stelle, luna e note musicali: se le hanno viste durante la visita medica, li ha evidentemente rimossi dopo. Cioè, troppo tardi.

[g.c.a.]

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