Il plagio e la scala pentatonica. La musica e il copyright nel Diritto 4.0

23.09.2019 – 18.26 – Anche se questa è una rubrica sulla Legge, oggi posso dirlo anch’io: per godere appieno di questo articolo, devi metterti gli auricolari. Parliamo di plagio e, in particolare, di un plagio musicale. Siamo nel 1998, quando il cantautore canadese Bryan Adams lancia sul mercato l’album «On a day like today», all’interno del quale c’è la canzone «When you’re gone». Non la conosci? Ecco il link per ascoltarla.

La melodia attraversa l’oceano e giunge alle orecchie del musicista italiano Mauro Pepe, che riconosce la propria opera musicale “Cavallo d’acciaio” e fa causa per plagio a Byan Adams, al suo editore Sony Music Publishing UK Ltd e a tutti gli altri soggetti coinvolti. Infatti, il Pepe aveva depositato il suo brano musicale presso la SIAE nel 1984 e poi lo aveva distribuito facendolo partecipare alle selezioni di Sanremo. Pertanto, “Cavallo d’acciaio” aveva avuto una notevole diffusione ed è bastato un ascolto casuale di “When you’re gone” per convincere il musicista italiano della perfetta identità tra le due composizioni. Siccome la sua era antecedente, Adams aveva evidentemente copiato.

I brani sono dunque identici? Purtroppo per il musicista italiano, i giudici spostano inaspettatamente il problema. Infatti, viene osservato dalla Corte d’Appello di Milano che il brano “Cavallo d’acciaio” è “del tutto privo di originalità” poiché si basa su “una scala pentatonica maggiore di uso comune”, adoperata in una serie di brani musicali di diversi artisti e di generi anche molto differenti. In conclusione, la canzone del Pepe viene giudicata “non originale e creativa, neppure in modesta misura”. E, se non è originale, l’autore non può lamentare il plagio. Ma il Pepe non è soddisfatto e ricorre alla Corte di Cassazione, chiedendo che venga svolto un nuovo esame tecnico sulle due canzoni. Questo esame era già stato fatto dai giudici ed aveva dato un risultato negativo: ne viene pertanto chiesta la ripetizione confidando in un risultato differente. Però, la “consulenza tecnica d’ufficio” rientra tra i poteri discrezionali del giudice; cioè, il giudice è libero di ordinare degli ulteriori esami tecnici, ma può anche decidere liberamente di non farlo. Nel nostro caso, i giudici hanno ritenuto sufficiente l’esame tecnico già fatto ed hanno motivato coerentemente la decisione. Pertanto, la perizia già fatta viene ritenuta sufficiente e la domanda di plagio definitivamente respinta (Cassazione Civile n. 22078/19). Purtroppo, non ho trovato “Cavallo d’acciaio” on-line…

avv. Guendal Cecovini Amigoni

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