Whisky, violenza e placca antitaccheggio

03.02.2025 – 09:33 – Due mesi di reclusione e 120 euro di multa è la condanna che viene inflitta a un allegro bevitore, colpevole di aver voluto brindare senza pagare il conto. In questo caso, l’imputato è entrato in un supermercato e, dopo aver esaminato con attenzione il reparto dei superalcolici, ha optato per una bottiglia di whisky. Presa la bottiglia e volendola rubare, l’uomo si accorge che la bevanda è dotata di un dispositivo antitaccheggio. Si guarda a destra, si guarda a sinistra e, convinto di farla franca, sfila l’antifurto dal collo della bottiglia pregustandosi la bevuta alle spalle dell’esercizio commerciale. E sarebbe andata così, se non fosse stato beccato sul fatto, accusato di tentato furto e condannato.

L’imputato, reso sobrio dalla condanna e dall’assenza di whisky, legge e rilegge la condanna e si convince che qualcosa non torna. Infatti, è stato condannato per “furto tentato con violenza sulle cose”. Ma, si domanda sconcertato, quale violenza? La questione non è trascurabile perché la “violenza” aggrava la sua colpa e, di conseguenza, la sua pena. In questo caso, addirittura, se non ci fosse stata violenza, non ci sarebbe stata alcuna condanna.

L’articolo 625 del Codice penale prevede proprio che aver usato “violenza sulle cosesia una circostanza aggravante. Chiarito che, se c’è stata violenza, è avvenuta ai danni di cose e non di persone, l’imputato è sicuro di non aver agito violentemente nei confronti di alcun oggetto. Infatti, l’uomo si è limitato a sfilare dolcemente la placca antitaccheggio senza sforzarla, danneggiarla o romperla. Secondo il suo punto di vista, essendosi limitato a staccare l’antifurto senza manomettere la bottiglia, si sarebbe trattato di manipolazione e giammai di violenza.

La causa penale finisce davanti alla Corte di Cassazione e i giudici ragionano diversamente. Loro osservano che l’apparato antitaccheggio “costituisce parte integrante della res furtivae”, cioè della bottiglia di whisky. Si ha “violenza sulle cose, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Ne consegue che, “in tema di furto, l’aggravante della violenza sulle cose non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non comporta alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione”.

Nel nostro caso, “trattandosi di merce esposta al pubblico e pertanto suscettibile di agevole apprensione, il semplice distacco dell’apparato (placca, etichetta, collarino) che determina l’attivazione dei segnali acustici una volta che il bene sia stato portato oltre il controllo della cassa, determina una trasformazione dello stesso”. In sostanza, “a seguito della eliminazione del sistema antitaccheggio, il bene viene a smarrire una sua componenteessenziale per la sua protezione” e a nulla rileva “la circostanza che la placca (etichetta, collarino, apparato mobile), sia stata sfilata o rimossa, piuttosto che distrutta o strappata ovvero che la stessa possa essere nuovamente applicata allo stesso prodotto, da cui era stata rimossa, ovvero ad un nuovo prodotto”.

La circostanza aggravante della “violenza sulle cose” viene così confermata e l’impugnazione della sentenza viene rigettata, con conferma della condanna inflitta. (Cass.pen. n. 32441/2022).

[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]

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