28.10.2024 – 09.24 – Sono le cinque del mattino. Dopo una notte trascorsa in discoteca, alcuni amici escono dalla sala da ballo e si intrattengono a chiacchierare. Vicino alla discoteca c’è il mare, lo si sente muggire quando le onde si infrangono sugli scogli. Il suono sembra giungere da lontano perché, anche se la costa è a pochi metri dal guard-rail, l’acqua è in fondo a uno strapiombo di circa cento metri.
I ragazzi hanno bevuto, non eccessivamente, ma abbastanza. Ad un certo punto, uno di loro deve “espletare un bisogno fisiologico”, cioè, deve fare pipì. Per appartarsi, scavalca il guard-rail. Anche se si trova in uno stato di “evidente ebbrezza alcolica”, non è ubriaco. Gli amici lo avvertono del rischio e lui è in grado di percepire la situazione di pericolo. Ciononostante, si allontana di alcuni metri.
Si volta verso i compagni di serata e lancia loro un sorriso. Poi, compie un altro passo. L’ultimo. Con orrore, lo vedono scomparire nelle tenebre. Lui precipita in mare e, tra i flutti, trova la morte.
I parenti della giovane vittima non si capacitano della tragedia e agiscono giudizialmente contro il Comune, che ritengono responsabile in quanto proprietario e custode del tratto di strada incriminato. L’art. 2051 del Codice civile stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Per i congiunti del ragazzo deceduto, il Comune sarebbe colpevole di “non aver predisposto le idonee protezioni ed i necessari segnali di pericolo nel luogo dell’incidente”, causando così la morte del giovane.
Prima il Tribunale e, poi, la Corte d’Appello, tenuto conto di “un importante stato di ebbrezza … al momento dell’incidente”, ritenuto anche che “le circostanze di luogo fossero conosciute alla vittima”, rigettano la domanda nei confronti del Comune. Ma i parenti del ragazzo non si danno pace e ricorrono al terzo grado di giudizio, dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione riesamina la vicenda, ma giunge alla medesima conclusione, ritenendo a sua volta che “la condotta del danneggiato fosse stata la causa esclusiva dell’evento”. In pratica, il comportamento imprudente del ragazzo ha provocato l’incidente e, in ultima analisi, la sua morte. Nessun altro colpevole viene individuato perché l’intero evento è addebitabile in via esclusiva alla povera vittima. (Cass. civ. n. 8098/2022)
[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


