Ciclismo, licenziamento e mignolo fratturato. Il diritto 4.0

04.12.2023 – 12.37 – Dovendo scegliere tra andare in bicicletta e andare a lavorare, probabilmente in molti preferirebbero pedalare, magari lungo uno sterrato in aperta campagna. Di sicuro ha preferito andare a pedalare il protagonista di questa vicenda che, fratturatosi il quinto dito del piede destro a causa di un infortunio sul lavoro, dovendo affrontare un periodo di malattia di 75 giorni, dopo solo tre giorni eccolo in sella alla sua bicicletta per partecipare a una gara ciclistica “di gran fondo”. Terminata la malattia e concluse un paio di gare ciclistiche, l’operaio infortunato rientra a lavorare, ma, tempo dopo, il datore di lavoro, saputo della partecipazione alle competizioni sportive, lo licenzia. Il lavoratore impugna il licenziamento che viene confermato in primo grado. Quindi, la questione viene riproposta in appello, dove i giudici ribaltano la decisione annullando il licenziamento e ordinando la sua reintegrazione sul posto di lavoro.

Questa volta è il datore di lavoro a impugnare la sentenza rivolgendosi alla Corte di Cassazione. “Ma come,” si potrebbe lamentare il ricorrente, “dopo tre giorni da un infortunio, mentre era in malattia e non poteva venire a lavorare, il lavoratore non solo andava in bicicletta, ma partecipava pure a una gara di gran fondo, che neanche la Coppa Cobram nei film di Fantozzi richiede una tale prestanza fisica!”

I giudici, però, più che alle prodezze agonistiche del lavoratore infortunato, sono interessati al motivo del licenziamento. Infatti, all’operaio era stato contestato “di avere simulato la malattia”, nonché gli era stato “censurato il comportamento dallo stesso tenuto (l’espletamento di gara ciclistica), durante lo stato di malattia, che ne avrebbe rallentato la guarigione, in violazione dei principi di correttezza e buona fede e della necessaria diligenza”. Si, ma la malattia non era simulata: la rottura di un dito del piede viene dimostrata in causa. Quanto al resto, per i giudici la motivazione del licenziamento è confusa, incerta, non ben comprensibile, inadatta… In conclusione, per vizi della motivazione del licenziamento, l’operaio salva il posto di lavoro e può tranquillamente continuare a pedalare contento. (Cass.civ. n. 27788/2021).

rubrica a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni

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