14.11.2023 – 09.29 – Il protagonista di questo processo si ritrova in carcere per aver cercato di vendere 15 chilogrammi di droga, in particolare, di marijuana. Si tratta di cannabis della varietà skunk, vincitrice nel 1987 della prima edizione della High Times Cannabis Cup. Ma lasciamo perdere le competizioni tra fattoni e torniamo al nostro imputato che prova a difendersi per evitare la sua permanenza in prigione.
Il presunto spacciatore richiama l’attenzione dei giudici sulle intercettazioni che ne hanno portato alla custodia in carcere. La registrazione riporta proprio la transazione commerciale avente oggetto la marijuana ma, osserva l’imputato, le trattative non avevano ad oggetto della droga illegale, bensì della “cannabis di tipo light”, la cui commercializzazione è lecita.
I giudici riascoltano le registrazioni e restano perplessi. Il tenore delle trattative lascia intendere l’illiceità della vendita. Inoltre, non esiste alcuna documentazione attestante la liceità della “merce” venduta. Eppoi, le trattative si erano tenute nella principale piazza di spaccio di sostanze stupefacenti di una città siciliana. Infine, si pone il problema del prezzo: 1.300,00 euro al chilogrammo. Per i giudici si tratta di un prezzo basso per droga di buona qualità, mentre sarebbe un prezzo di mercato per roba di scarsa qualità. E se fosse cannabis sativa o marijuana light? Allora il prezzo non sarebbe credibile: la cifra sarebbe incredibilmente alta. Pertanto, anche solo guardando al prezzo concordato, doveva per forza trattarsi di marijuana illegale, magari di scarsa qualità.
Si, ma con questo ragionamento i giudici non tengono in nessuna considerazione le abilità commerciali dell’imputato, il quale arriva a sostenere che aveva effettivamente spuntato un prezzo molto alto, ma che la sua intenzione era proprio quella di “rifilare” quindici chili di cannabis light spacciandola per sostanza stupefacente illegale.
I giudici ascoltano pazientemente e si trattengono dal fare la seguente domanda: “Cioè, lei vorrebbe farci credere che in seguito a trattative in una delle piazze di spaccio più grandi della Sicilia, lei stava rifilando 15 chili di marijuana light facendola passare per cannabis skunk? E cosa pensa che le sarebbe successo quando se ne sarebbero accorti?”
In effetti, dare la fregatura a un’organizzazione siciliana di spaccio della droga potrebbe non essere una buona idea. La Corte di Cassazione così ragiona: “…il ricorrente si è limitato a prospettare, onde giustificare il prezzo esorbitante asseritamente praticato per un prodotto privo di efficacia drogante, il fatto che egli, pur vendendo una sostanza sostanzialmente priva di tale capacita inebriante, la avrebbe, comunque, ceduta, come droga a tutti gli effetti, sul mercato illecito ad un prezzo maggiore rispetto a quello di acquisto; operazione questa che – oltre ad apparire assai difficilmente ipotizzabile (quanto meno nella non trascurabile scala rappresentata dal ricorrente) in un mercato in cui le eventuali inadempienze qualitative dei beni trattati e le eventuali derivanti controversie non sono risolte sulla base della ordinaria disciplina civilistica in tema di aliud pro alio ovvero di risoluzione contrattuale per mancanza delle qualità essenziali, ma sono soggette a metodi di definizione più spediti ed assai meni garantisti verso l’inadempiente …”
In parole semplici, se dico di venderti del lardo e ti do del guanciale, quando finiamo in causa discuteremo davanti al Giudice di Pace. In questo caso, invece, chi viene a reclamare giustizia non si presenterà con l’Ufficiale Giudiziario, bensì con un catino e un sacco di cemento a presa rapida, pronto ad accompagnarti per una passeggiata in cima la molo. Sono le dure regole del mondo criminale. E l’imputato rimane in custodia cautelare in carcere. (Cass.pen. 19427/2023)
[dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


