11.09.2023 – 10.03 – Tra gli animaletti più fastidiosi che ti possono entrare in casa, ai primi posti ci sono i topi. Soprattutto i topi d’appartamento. Una signora rientra a casa e scopre che gli odiati roditori si sono introdotti nel suo appartamento portandosi via oggetti preziosi per un valore di 33.925,00 euro. Non si tratta di pregiato formaggio, ma di oro e gioielli. Non riuscendo a darsi pace, la donna cerca di capire come i ladri siano riusciti a introdursi nella sua abitazione e trova la risposta affacciandosi dalla finestra: una imponente impalcatura è stata installata sulla facciata del condominio per eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria. Ecco spiegata la presenza di estranei nell’appartamento. Utilizzando l’impalcatura poco sorvegliata o, forse, del tutto incustodita, i malintenzionati hanno così potuto svaligiare la casa della vittima. Si, ma, può un’impalcatura essere lasciata priva di sorveglianza? Sicuramente no. Di chi è il manufatto? Dell’impresa incaricata dei lavori. E chi l’ha fatta installare? Il condominio. Ecco individuati i colpevoli: impresa e condominio vengono citati in giudizio e, alla fine del processo, vengono entrambi condannati a risarcire il danno alla derubata.
Le responsabilità dei colpevoli derivano da due norme differenti: all’impresa viene contestato di “aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l’impalcatura” (articolo 2043 del Codice civile) ed al condominio viene contestata la “omessa custodia” del manufatto (articolo 2051 del Codice civile). Il condominio, però, non ritiene giusta la propria condanna e si rivolge ai giudici della Corte di Cassazione insistendo per l’assenza di proprie responsabilità. Soprattutto, il condominio dubita delle prove raccolte. Ma la Cassazione ribadisce che “tutti gli elementi riscontrati hanno consentito di ricostruire, in modo univoco, il furto, le modalità di accesso all’appartamento, l’assenza di sistemi di allarme, di illuminazione sulle impalcature e la presenza di porta blindata nell’appartamento”. Inoltre, viene ricordato che la Cassazione può giudicare solo i “vizi di legittimità”, senza poter tornare a valutare i fatti valutati nei precedenti gradi di giudizio. La condanna del condominio viene pertanto confermata. (Cass.civ. 41542/2021)
[avv. Guendal Cecovini Amigoni]


