10.07.2023 – 11.24 – Durante un controllo della caldaia, l’idraulico si accorge che l’impianto, anche se funzionante, non è più valido e deve essere cambiato. Il cliente accetta il preventivo per la sostituzione e versa l’acconto di 900 euro. Poi, l’idraulico ritarda l’intervento al punto che il cliente, esasperato, chiama un’altra ditta per fare il lavoro. Ma il nuovo idraulico guarda perplesso la vecchia caldaia funzionante, si gratta la testa e si chiede come mai l’impianto non fosse più “valido”. La domanda rimane senza risposta, la caldaia non viene sostituita e il cliente non riesce nemmeno a ottenere la restituzione dell’acconto versato. Il primo idraulico viene così condannato per truffa aggravata. Si era inventato tutto, la caldaia andava benissimo e non andava sostituita. Scrivono i giudici: “l’imputato, titolare di impresa idraulica, ha ingannato un suo vecchio cliente proponendogli, in occasione di un controllo sul funzionamento della caldaia, la sostituzione della stessa, adducendo che la stessa non fosse più valida (mentre in realtà ancora funzionava); e, una volta ottenuta da parte del (cliente) la sottoscrizione del preventivo, ed incamerato l’acconto di euro 900, con scuse varie non si rendeva più disponibile ad effettuare il lavoro né restituiva il denaro.”
L’idraulico truffatore prova a difendersi fino in Cassazione con una strategia difensiva semplice e incisiva: negando tutto. Del resto, quali prove ci sono che sia accaduto proprio quello che ha dichiarato il cliente? Tutte le prove consistono esclusivamente nelle dichiarazioni della vittima ma quest’ultima, di idraulica, non capisce un tubo! L’imputato cerca di sdrammatizzare la sua posizione con una battuta di spirito. Il suo difensore scruta i volti dei giudici per vedere se ci scappa un sorriso. Le labbra si schiudono, i denti vengono scoperti. Ma non è un sorriso. Le parole della sentenza vengono pronunciate, gravi, criptiche e incomprensibili. “… la ricorrenza di condotta ingannatoria ravvisabile nel mendacio posto in essere dall’imputato e, quanto al dolo concomitante, anche mediante il richiamo della prima pronuncia, lo si è desunto dai comportamenti sintomatici dell’imputato.” L’idraulico è perplesso. Questa volta, quello che non capisce un tubo è lui. Così, chiede spiegazioni al suo avvocato. “Com’è andata, bene o male?” “Malissimo.” (Cassazione n. 4039/21)
[avv. Guendal Cecovini Amigoni]


