Si dichiara favorevole al femminicidio: la Cassazione non lo perdona. Diritto 4.0

30.11.2020 – 16.18 – Durante la cena, al telegiornale, viene data la notizia di un “femminicidio”, cioè dell’uccisione di una donna da parte del compagno (o di un parente stretto). A sentire la notizia è una coppia che sta discutendo. I rapporti tra i due sono tesi e spesso, parlando, si provocano reciprocamente. A tavola è presente anche la loro figlia. Ad un certo punto, l’uomo sbotta e commenta così la notizia appena annunciata in televisione: “le donne stanno bene tutte ammazzate”. Poi, precisa di essere favore del femminicidio e che, “se non si fosse sporcato le mani lui, le avrebbe fatte sporcare a qualcun altro” ma non avrebbe permesso alla donna di portare via la bambina. Piuttosto, “avrebbe lasciato la compagna sulla sedia a rotelle”.
Successivamente, la donna aveva querelato l’uomo, ma il Giudice di Pace, osservando che la signora “non si era sentita intimidita, né per lei stessa né per la sua bambina presente ai fatti”, lo aveva assolto. Poiché la vittima non aveva percepito alcuna concreta intimidazione, non era stato commesso alcun reato. Assolto perché il fatto non sussiste. Non la pensa così l’accusa che porta la questione davanti alla Corte di Cassazione. Ma, prima di andare a vedere gli sviluppi della causa, ricordiamo a noi stessi la gravità di reati perpetrati contro le donne.

In Italia vengono uccisi più uomini che donne, ma quando la vittima è una donna, nell’80 per cento dei casi è stata uccisa dal partner o da un parente stretto. In Italia accade più o meno un omicidio volontario al giorno e, di questi, quasi uno su tre è un “femminicidio. Teniamo conto che l’Italia è uno degli Stati in cui la donna è maggiormente protetta e rispettata. Infatti: “L’incidenza del fenomeno in Italia nel periodo 2004-2015 è di 0,51 morti per 100mila donne residenti, il valore più basso tra tutti i 32 paesi europei e nordamericani del citato rapporto UNODC, un dato molto inferiore alla metà della media dei 32 paesi osservati … Il dato italiano è il migliore anche per ciò che riguarda i femminicidi di cui è autore il partner o l’ex partner, con un’incidenza di 0,23 uccisioni ogni 100 mila donne residenti, minore della metà del dato medio riferito ai dodici paesi per cui erano disponibili dati confrontabili.”
Anche se i dati sul femminicidio in Italia sono tra i migliori al mondo, la guardia non deve essere abbassata. E la pensa così anche la Cassazione: torniamo a commentare la nostra sentenza.

Dicevamo che il Giudice di Pace ha assolto l’uomo ritenendo che, se le sue parole non avevano intimidito nessuno, non potevano essere considerate una minaccia. “La minaccia deve essere astrattamente idonea ad incidere sulla libertà morale e psichica della parte lesa. Le frasi pronunciate, invece, appaiono essersi limitate ad un mero sfogo e, comunque, si collocano in clima di reciproche provocazioni e, dunque, non sono idonee, di per sé, ad incidere sulla libertà morale della parte lesa e pronunciate senza alcuna volontà minatoria.” Così l’uomo si era difeso, inizialmente con successo.
Ma la Corte di Cassazione ribalta il ragionamento e il verdetto. Infatti, per commettere il reato di “minaccia” non è necessario che la vittima si sia sentita intimidita. Per fare un esempio, se io minacciassi Mike Tyson di ucciderlo a sberle, lui non si sentirebbe intimidito. Ma io lo avrei comunque minacciato di morte, commettendo un reato. (ehi, Mike, si scherzava eh?) Infatti, per commettere questo reato è sufficiente che la minaccia sia potenzialmente idonea a intimidire la vittima “media”. In conclusione, le frasi pronunciate dall’uomo durante il telegiornale sono in grado in intimidire un “soggetto medio”, influendo sulla sua libertà morale e, pertanto, la sentenza di assoluzione viene annullata. (Corte di Cassazione, n. 12729/2020)

[g.c.a.]

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