05.06.2020 – 11.20 – 266 articoli e 264 pagine (sulla Gazzetta Ufficiale). Sono i numeri del Decreto Rilancio che dopo il via libera del Consiglio dei ministri ottenuto il 13 maggio giunge a destinazione, dopo il Cura Italia. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio e ora in corso di conversione, il provvedimento comprende un pacchetto di misure da 55 miliardi di indebitamento e 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare.
Un processo lungo e tortuoso quello del Decreto ribattezzato per l’appunto “Rilancio”, che ha visto un’epopea lunga un mese e ventotto giorni per la sola approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a cui si sommano altri sei giorni per la firma del presidente della Repubblica e per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In sintesi il decreto si presenta come un testo omnibus anti-crisi che, come riporta il Sole 24 Ore, finanzia molti nuovi interventi rivolti ad aziende, lavoratori e famiglia per far fronte alla crisi economica causata dall’emergenza Coronavirus.
Un decreto monumentale che, tuttavia, per la sua effettiva attuazione, spiega l’avvocato Augusto Truzzi, necessita di ben 98 decreti attuativi – provvedimenti necessari per completare gli effetti della norma stessa. Tra i principali “diciotto in materia di impresa ed economia, dieci in materia di lavoro, dieci relativi al fisco, quattordici su turismo e cultura. Del Decreto Rilancio” specifica Truzzi, “al momento, è concretamente attuabile all’incirca il 10 per cento“.
Una problematica che non è tuttavia nuova e che già in precedenza si era manifestata all’interno dei provvedimenti presi nel corso dell’emergenza: “Se si considerano i cinque decreti sul Coronavirus” spiega infatti l’avvocato “il bagaglio delle misure attuative è a quota 53, di questi ne sono stati effettivamente varati il 28 per cento”.
L’avvocato Truzzi, a lato, esprime inoltre alcune considerazioni relativamente all’operato giuridico del Governo durante l’emergenza, evidenziando alcune criticità che emergono dal punto di vista della legittimità nell’utilizzo di un Decreto del Presidente del Consiglio nella fase d’emergenza, che riporta a “delle violazioni della costituzione abbastanza pesanti”. Proprio su questo tema avvocati e professionisti avevano già lanciato l’allarme con un appello teso a denunciare come, tramite l’adozione di tale strumento, siano stati automaticamente messi in crisi i principi di divisione dei poteri, di competenza e di gerarchia delle fonti.
Proprio quest’ultimo punto, spiega l’avvocato Truzzi, risulta essere particolarmente grave. Il nocciolo della questione risiede nel fatto che le libertà individuali, di circolazione, piuttosto che di riunione, associazione e di culto, sono tutte libertà garantite dalla Costituzione, che possono essere limitate solo ed esclusivamente da una legge statale, e non da “una fonte secondaria governativa, e addirittura monocratica, quale il Decreto del Presidente del Consiglio” come si legge nel testo dell’appello. Deve infatti essere un atto avente forza di legge a limitare tali libertà, proprio in virtù del fatto che solo le leggi – o atti equiparati ad esse – sono sottoponibili a giudizio di costituzionalità di fronte alla Corte Costituzionale.
Le restrizioni messe in atto, avvenute quindi sulla base di atti amministrativi, non hanno inoltre avuto modo di passare prima ad un controllo del Parlamento o del Presidente della Repubblica. Ad essere denunciata è quindi la “mancata verifica della conformità del mezzo, ovvero le misure restrittive, con il fine, ovvero la tutela della salute, nell’ottica di un bilanciamento con altri diritti cui la Costituzione riserva invece il grado più elevato di tutela”.


