25.06.2020 – 16.38 – Cinque anni fa, con il governo Renzi, nasceva per effetto del Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 una misura di riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (inclusi i percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione): il cosiddetto, appunto, bonus Renzi. In effetti, tale Decreto Irpef viene convertito con modificazione nella Legge 23 giugno 2014, n. 89 in vigore dal 24 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014), dando vita ad un bonus fiscale di 80 euro mensile fino ad un massimo di 960 euro annui per i redditi compresi tra 8.174 euro ed un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro (bonus pieno) oppure 26.600 euro (bonus ridotto). Già nello stesso anno, da maggio a dicembre, il credito complessivo di 640 euro viene poi riconosciuto in busta paga, fermo restando che esso non concorre alla formazione del reddito, e quindi non viene tassato.
Evoluzione dal bonus Renzi: da 80 euro al bonus 100 euro. La legge di bilancio 2020 in vigore dal primo gennaio di quest’anno ha previsto una serie di manovre fiscali tra cui il taglio del cuneo fiscale 2020, disposto dall’articolo 1 del Decreto legge n.3 del 5 febbraio 2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020, ed entrata in vigore del provvedimento il 5 aprile scorso. Quello che finora è stato il ‘bonus Renzi’ di 80 euro sarà di fatto abrogato a partire dal prossimo 1 luglio, e farà posto al nuovo bonus di 100 euro mensile fino ad un massimo di 1.200 euro annui. Per l’anno in corso, da luglio a dicembre, verrà riconosciuto in busta paga un credito complessivo di 600 euro, e a partire del 2021, il credito diventerà quello del tetto massimo. Gli stanziamenti previsti per queste misure urgenti volte a ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente sono messi a disposizione dal MEF, e descritti nella propria Documentazione Economica e Finanziaria.
Cosa prevede il nuovo bonus di 100 euro? A partire dal 1 luglio 2020, il nuovo bonus prevede anche l’aumento della soglia dei beneficiari, con una platea di beneficiari che passa dai redditi fino a 26.600 euro (limite del bonus Renzi) a 40.000 euro, e un’agevolazione strutturata a seconda del limite di reddito, come si evince dalla tabella. Per i prossimi sei mesi (e cioè fino al 31 dicembre 2020), l’erogazione del bonus avverrà come segue: il ministero dell’economia e delle finanze ricorda nell’art. 2, c. 2, del Decreto legge n.3 del 5 febbraio 2020, che “In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione di cui al comma 1 (dello stesso articolo 2), spetta per le prestazioni rese dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020”.

Nella platea di beneficiari possiamo distinguere tra questi:
- Lavoratori dipendenti
- Soci di cooperative di produzione e lavoro;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Lavoratori socialmente utili;
- Tirocinanti e destinatari di borse di studio;
- Soggetti che percepiscono indennità di mobilità, Cassa integrazione o NASPI;
- Prestazioni derivanti dall’adesione a forme pensionistiche complementari;
- Sacerdoti
Cosa prevede il Decreto Rilancio per i soggetti incapienti? Per il lavoratore dipendente e assimilato per cui l’utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19 nel periodo d’imposta 2020 abbia causato una riduzione del reddito imponibile ai fini IRPEF (portandolo ad un’esclusione dal bonus Renzi), l’art. 128 del Decreto Legge n. 34/2020 dispone che il credito non attribuito nei mesi in cui il lavoratore ha fruito di queste misure a sostegno del lavoro (di cui agli artt. da 19 a 22 del Decreto-legge n.18 del 2020) sia riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio (quindi a decorrere dal 01 luglio 2020, data di abrogazione del bonus Renzi).
[c.a.]


