06.04.2020 – 18.22 – Te lo ricordi il tempo quando potevi ancora andare in giro a chiacchierare con gli amici e guardare le vetrine? Ne hai nostalgia e non vedi l’ora che fisica l’emergenza sanitaria da Coronavirus? Chissà se ne ha nostalgia il protagonista di questa vicenda, che, mentre stava attraversando la strada, è inciampato in un tombino schiantandosi al suolo e facendosi malissimo. Avendo subito vari danni dalla caduta, ha fatto causa al Comune chiedendo il risarcimento. Secondo il signore, infatti, l’incidente è capitato perché un tombino era sconnesso, ed era un preciso obbligo del Comune quello di mantenerlo in perfetto ordine, in modo che non rappresentasse una insidia per i passanti.
Da dove deriva la responsabilità del Comune? Secondo la legge, il Comune ha la “custodia” della strada e deve vigilare affinché la strada non costituisca un pericolo per gli utenti. È un po’ come quando porti a passeggio il cane: se ti sfugge e morde qualcuno, è colpa tua che ne avevi la custodia. Nel nostro caso, dobbiamo leggere l’articolo 2051 del Codice Civile, secondo il quale ognuno è responsabile dei danni causati da ciò che ha in custodia, a meno che non provi che il danno è stato causato da un “caso fortuito” e non dalla sua disattenzione. Di fronte a un obbligo di custodia, come quello del Comune, il danneggiato ha alcuni vantaggi nell’ottenere la condanna al risarcimento i danni. Infatti, per lui è sufficiente provare che il danno è stato causato dalla cosa in custodia. Nel nostro caso, dalla strada col tombino rovinato. Invece, per il custode difendersi è piuttosto complicato: deve dimostrare che è successo qualcosa di talmente imprevedibile, da causare il danno nonostante la sua diligenza. Si tratta del “caso fortuito”. Un fulmine, un terremoto, l’intervento di una terza persona oppure, perché no, anche l’intervento della vittima. Cioè, ben potrebbe darsi che sia proprio la persona che ha subito il danno ad essersi comportata in modo così avventato e imprudente, da averlo causato. In questo caso, ci troveremmo di fronte proprio al “caso fortuito”, che libera il custode da ogni responsabilità per i danni.
Torniamo alla nostra richiesta di risarcimento dei danni. I giudici si soffermano su come sia avvenuto l’incidente. Dove, quando, perché… Si scopre che il tombino aveva solo un lieve avvallamento, non talmente grave da causare la caduta di chi stesse camminando con ordinaria attenzione. Peraltro, la strada era ben illuminata e il tombino era perfettamente visibile. Inoltre, il capitombolo è avvenuto lontano dalle strisce pedonali, dove il danneggiato non avrebbe dovuto attraversare. E non basta. Si scopre anche che il signore, al momento della caduta, era distratto a guardare alcune vetrine e a parlare con gli amici, per cui non aveva posto attenzione al marciapiede e alla strada. Insomma, così ricostruita la vicenda, la Corte di Cassazione, come già i giudici precedenti, ritiene che l’incidente si sia verificato per esclusiva responsabilità del danneggiato. Nessun risarcimento dei danni in suo favore. Anzi, viene condannato a pagare le spese legali delle altre parti, con il raddoppio delle tasse sulla causa. (Corte di Cassazione n. 25436/19).
[g.c.a.]


