10.02.2020 – 19.06 – Succede a Roma. Durante un’aggressione, una persona viene picchiata e il reato risulta aggravato dall’odio razziale. Infatti, mentre assale la vittima con un coltello, l’aggressore grida ripetutamente “negro di m…, marocchino di m…”. Così, viene condannato per il reato di lesioni personali aggravate dall’odio razziale (nonché per il porto ingiustificato di uno strumento atto ad offendere).
L’imputato non ci sta e si rivolge alla Corte di Cassazione osservando che sul coltello non c’era sangue e che non c’era alcun documento che refertasse le ferite. In assenza di sangue sull’arma e di prova delle ferite, come può aver computo il reato di lesioni personali? Per la Cassazione, l’assenza di un referto medico non è fondamentale, poiché bastano le dichiarazioni della persona offesa per dimostrare le lesioni. Anche l’assenza del sangue viene superata dalle dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria che avevano osservato i tagli presenti sull’avambraccio sinistro della vittima e trovato presso l’imputato un coltello con la lama del tutto compatibile con le ferite presenti sulla cute della vittima.
E giungiamo all’odio razziale, che rappresenta un’aggravante del reato commesso. Infatti, a chi commette un reato “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso … la pena è aumentata fino alla metà”. (art. 604ter del Codice Penale). L’imputato prova a spiegare che, anche se urlava alla vittima “negro di m…, marocchino di m…” mentre la accoltellava, non la accoltellava per quel motivo. Cioè, l’avrebbe accoltellata anche se fosse stata di razza indeuropea o di altra nazionalità. Beh, non è stata proprio questa la sua difesa, ma la questione non è banale e ci impone una breve riflessione: se io insulto una persona commetto un reato. Se la insulto facendo appello anche alla sua razza (o alla sua etnia, o religione …) il mio reato è più grave?
Pensaci un attimo… tempo scaduto. Ed ecco la risposta: certo che sì. Forse non ho insultato quella persona a causa della sua razza, ma, nel menzionare la razza durante l’insulto, ho disprezzato anche la sua, rendendo più grave l’insulto. Così ragiona la Corte di Cassazione che, infatti, spiega che la circostanza aggravante della “finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso” c’è anche quando l’azione compiuta esprime un pregiudizio manifesto di inferiorità di una razza. Ed è pacifico che usare espressioni ingiuriose rivela l’inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa. Il ricorso viene pertanto respinto. (Corte di Cassazione, sentenza n. 40014/19)
[g.c.a]


