09.10.2019 – 19:58 – Dopo quasi tre anni, si è concluso con un patteggiamento a sei mesi di carcere per omicidio stradale (e revoca della patente a vita), il processo che vedeva imputato un’automobilista che il 18 Dicembre 2017, a Milano, investì col proprio mezzo un centauro ed il suo passeggero. “L’ergastolo della patente è una sentenza storica”, ha dichiarato Domenico Musicco, presidente dell’AVISL (Associazione Vittime Incidenti Stradali), avvocato dei familiari del biker.
Secondo quanto risultato dalle indagini del Pubblico Ministero Mauro Clerici, l’indagato, un maresciallo dei Carabinieri di 55 anni, alla guida di un’autocivetta, effettuò una “svolta a sinistra”, in un tratto di strada in cui vigeva l’obbligo di proseguire diritto. Una manovra galeotta che costrinse il motociclista a frenare bruscamente, tanto da perdere il controllo della sua due ruote e finire a terra. Trasferito all’ospedale, morì per le gravi ferite riportate con l’impatto al suolo.
Il processo, che nel 2017 era stato avviato per omicidio colposo, oggi si è concluso come un procedimento penale per omicidio stradale. “Questo è un caso che farà scuola e che se non altro fa giustizia, anche se i suoi cari non potranno mai più riabbracciare Nicolò”, ha commentato l’avvocato Musicco.
Cosa implica il reato di Omicidio Stradale?
Nel caso si fossero verificate lesioni colpose gravi, il colpevole può essere condannato da un anno e mezzo a 3 anni di reclusione; nel caso le lesioni colpose fossero ritenute gravissime (causate da tasso alcolemico di 0,8 g/litro, eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, sorpassi con linea continua), la pena si inasprisce da 2 a 4 anni.
Nel caso l’imputato venisse condannato a scontare pene detentive minori di 2 anni, potrà usufruire della sospensione condizionale della pena o richiedere il rito abbreviato (riduzione della pena di un terzo).
Aggravanti, invece, sono previste in caso di fuga del conducente; la pena aumenta da uno a due terzi, e non può essere, in alcun caso, inferiore a 5 anni. Per guida in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro (sopra i 2,5 implica il rischio di coma etilico) o sotto effetto di droghe, la pena varia da 8 a 12 anni di reclusione.
Alla stessa pena soggiace chi ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/L e 1,5 g/L, quando il conducente è un neo-patentato e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose su mezzi pesanti.
Infine, l’imputato incorre nella revoca della patente che, una volta ritirata, non potrà essere riconseguita prima di 15 anni (in caso di omicidio) o 5 anni (in caso di sole lesioni). In caso di omissione di soccorso o particolari aggravanti, dovranno trascorrere almeno 30 anni, dalla data della revoca.


