La Polizia Locale si mobilita. Contestata l’interpretazione unilaterale del contratto

08.03.2019 | 10.45 – Proclamato lo stato di agitazione del personale della Polizia Locale del Comune di Trieste dalle organizzazioni sindacali di CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, UGL.

Viene denunciata un interpretazione unilaterale delle norme contrattuali in vigore nel Friuli Venezia Giulia dal 15 ottobre 2018, attuate dal Comando della Polizia locale di Trieste in maniera difforme da ciò che è stato previsto dal contratto, con conseguente disagio e danno economico per i lavoratori. Facendosi portavoce delle istanze pervenute dagli operatori della Polizia Locale del capoluogo giuliano, i portavoce delle sigle sindacali hanno richiesto degli incontri al Comandante della Polizia Locale e di seguito al Direttore-Segretario Generale, per discutere delle problematiche riscontrate, dell’orario relativo al servizio notturno e alla gestione dei trasferimenti di personale, ma tali richieste non hanno trovato riscontro.

“Le promesse di condividere un percorso comune di garanzia con l’Amministrazione per quanto concerne l’armamento degli operatori della Polizia locale del Comune di Trieste e gli spostamenti in altri Servizi dell’Amministrazione degli obiettori di coscienza e di coloro che non desiderano l’uso dell’arma, garantiti dal Vicesindaco, entro il 28 febbraio […] non hanno avuto seguito né sono stati accordati gli appuntamenti richiesti” commentano i Sindacati “Per tali ed altre ragioni, i lavoratori e le lavoratrici hanno proclamato lo stato di agitazione tramite le scriventi Organizzazioni sindacali” dichiarando che la protesta verrà attuata dal personale, con il rifiuto di proseguire le prestazioni di lavoro esterno oltre le ore 22.00.

Unitamente, tutte le sigle sindacali della Polizia Locale chiedono che quanto disposto nelle delibere consiliari, per quanto riguarda l’uso dell’arma e le prestazioni di lavoro notturno, venga applicato dal Comando di Polizia Locale, anche a salvaguardia dell’incolumità dei propri dipendenti. Viene pertanto richiesta una procedura conciliativa e di raffreddamento prevista dalla Legge vigente (art. 1, c. 4, L. 83/2000) e qualora questa portasse ad un esito negativo, i sindacati si riservano ogni forma di mobilitazione ritenuta necessaria, non escludendo uno sciopero della categoria.

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