17.1.2017 | 18.44 – Respinto dal Tar del Friuli Venezia Giulia il ricorso proposto da due famiglie contro il Comune di Trieste che aveva introdotto l’obbligo delle vaccinazioni quale requisito d’accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali e convenzionate. Grande soddisfazione da parte della giunta Dipiazza. Più tiepida quella regionale guidata da Debora Serracchiani. “L’Amministrazione regionale accoglie con attenzione la decisione del Tar, continuando nel percorso informativo per comunicare alla popolazione i rischi legati ad una mancata vaccinazione con l’obiettivo di dissipare i dubbi che i genitori a volte possono avere”. Queste le parole dell’assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, a seguito della decisione del Tar regionale di rigettare il ricorso di due famiglie contro la delibera del Comune di Trieste che prevede l’obbligo della vaccinazione per i bambini degli asili comunali e convenzionati.
“Allo stesso tempo – ha spiegato l’assessore – vanno avanti anche le azioni sui medici e sui pediatri al fine di incrementare le adesioni ai vaccini: il risultato, infatti, si raggiunge meglio se i padri e le madri agiscono consapevolmente e con convinzione e non solo perché obbligati. Il Comune di Trieste – ha concluso Telesca – è sostenuto dall’Azienda sanitaria universitaria di Trieste e dalla Regione nella tutela della salute pubblica perché questo è un impegno prioritario di tutte le istituzioni”.
Nelle motivazioni della sentenza, il Tar precisa che in Italia l’obbligo di vaccinazione (antidifterica, antitetanica, antipoliomielitica e anti epatite B) non è mai stato abrogato e che “si è solo consentita una specie di obiezione di coscienza nel senso che ove i genitori, contrariamente all’obbligo di legge, scelgano di non vaccinare i propri figli, ciò non presenta conseguenze negative per quanto riguarda l’iscrizione dei pargoli alla scuola dell’obbligo”. Per il Tribunale amministrativo regionale “la libera e responsabile scelta di non vaccinare i bimbi, che comunque si pone contro la legge vigente, comporta delle inevitabili conseguenze, tra cui l’impossibilità di iscrizione agli asili comunali” laddove l’amministrazione comunale adotti “una norma di prevenzione e precauzione in materia della salute che il Comune, nel regolamentare l’accesso ai propri asili, può legittimamente definire e disciplinare”.
Per il Tar “non è in discussione la potestà genitoriale, ma come quest’ultima deve cedere il passo all’interesse generale. L’iscrizione a un asilo comporta di necessità la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto, per cui la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilità immunitarie” quindi “il pur rispettabile e tutelabile interesse individuale deve regredire rispetto all’interesse pubblico, in particolare ove si tratti di tutela della salute”.


