09.06.2025 – 12:53 – Domanda: se devi fare il corso di ginnastica, la doccia, comprare la frutta dal verduraio e il latte nel supermercato, per quanto tempo devi pagare il ticket per la macchina parcheggiata nelle strisce blu? Una signora, appena parcheggiata la vettura, fa rapidamente il calcolo, aggiunge cinque minuti per bere il caffè, paga, mette il biglietto sul cruscotto e si avvia al corso di zumba. Poi, accade che l’istruttore aggiunge qualche minuto di stretching, le docce sono occupate, dal verduraio c’è la fila, al supermercato devono cambiare il rotolo di carta dello scontrino e il caffè viene servito bollente. Lei soffia, aggiunge latte freddo, beve d’un fiato scottandosi la lingua e, quando torna alla vettura, trova una verde multa infilata sotto al tergicristallo. Esasperata, la donna (che, in realtà, non sappiamo perché sia giunta in ritardo alla vettura) ricorre contro la multa fino davanti alla Corte di Cassazione.
Perché? La questione non è semplicissima, tant’è che, dei tre gradi di giudizio, ne vince uno. La signora osserva che lei, il ticket, lo aveva pagato. Era arrivata in ritardo a ritirare la macchina, ma ciò significa che non aveva pagato abbastanza, non che non aveva pagato affatto. E, allora, poiché aveva pagato meno del dovuto, avrebbero dovuto contestarle che non aveva pagato tutto il prezzo della sosta, ma non potevano darle una multa, così contestandole, di fatto, un illecito amministrativo. Questione di lana caprina? La donna ci spera e difende la sua posizione fino davanti alla Corte di Cassazione.
Una Corte vicino alla quale, peraltro, trovare parcheggio regolare è praticamente impossibile. Infatti, i giudici ascoltano la difesa della ricorrente con crescente disagio. Uno è venuto a piedi ed è relativamente tranquillo. Ma un altro ha parcheggiato in doppia fila e un terzo proprio non ricorda come ha regolato il disco orario e inizia a sudare. La legge, però, non ammette deroghe.
Si legge nella sentenza che “la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo”, come sanzionato dall’articolo 7, comma 15 del Codice della Strada. (Cass. civ. n. 7839/2022).
[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


