Pistola giocattolo e rapina. Il diritto 4.0

09.12.2024 – 09.48 – Immagina di essere vittima di una rapina. Il malvivente estrae una pistola. Guardando l’arma, noti che la punta della canna è dipinta di rosso, come per le pistole giocattolo. L’arma da fuoco, però, sembra vera. Il foro della canna è libero e la pistola ti viene puntata contro. Potendo reagire, tu che faresti? Non dico che devi cercare di disarmare il rapinatore, ma potresti voltarti e fuggire. Te la daresti a gambe o, ritenendo che l’arma possa effettivamente sparare, rimarresti impietrito a subire la rapina?

In un caso realmente accaduto, accade che un criminale viene arrestato e condannato per tentata rapina aggravata. L’aggravante consiste proprio nell’uso dell’arma. In sua difesa, il reo racconta che “la pistola aveva un cerchietto rosso davanti alla canna” e che, pertanto, le persone coinvolte nella rapina avevano ritenuto che si trattasse di un’arma giocattolo. Trattandosi di un giocattolo, non ci sarebbero gli estremi per ritenere che la rapina fosse aggravata per l’uso di un’arma. Così, almeno, prova ad argomentare la difesa dell’imputato.
I giudici, però, ragionano in modo differente. Essi, infatti, hanno ritenuto che “la sola presenza di un cerchietto rosso sulla canna non fosse sufficiente a far ritenere evidente che si fosse in presenza di un’arma giocattolo, tanto in più in quanto il foro della canna era libero”. Certo, poteva trattarsi di un giocattolo, ma che fosse proprio un giocattolo non c’era nessuna certezza. Era solo un’ipotesi, sulla quale era meglio non rischiare. Infatti, il signore vittima del reato “…inizialmente aveva subito l’effetto intimidatorio dell’arma, tanto che si era portato verso la cassa per aprirla, come intimatogli dal rapinatore.”

Si legge nella sentenza: “ciò che conta è l’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall’uso di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore dell’arma, in quanto tale effetto intimidatorio è dipendente non dall’effettiva potenzialità offensiva dell’oggetto adoperato, ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell’arma vera e propria (come avviene quando l’arma giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile), cosicché possa incutere il medesimo timore sulla persona offesa.” In pratica, anche se si utilizza un innocuo giocattolo, si viene condannati come se si avesse utilizzato un’arma vera. L’aggravante dell’uso di un’arma, infatti, c’è ogni volta che “la minaccia sia realizzata utilizzando un’arma giocattolo non riconoscibile come tale”. Nel nostro caso, il fatto che fosse un giocattolo non era poi così evidente e, pertanto, la condanna viene confermata. (Cass. n. 8164/2022)

[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]

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