26.06.2023 – 12.07 – Qualche volta, non essere popolari sui social può essere un vantaggio. Soprattutto se la tua attività sulla tastiera è volta a sostenere un gruppo di terroristi internazionali. Prova così a difendersi un tunisino condannato a otto anni di prigione per il “delitto di apologia, attraverso strumenti telematici, dell’associazione con finalità di terrorismo internazionale di matrice islamica denominata Isis”. L’imputato aveva difeso ed esaltato sui social l’operato dell’Isis ed era stato condannato per il relativo reato. Ma l’uomo si difende argomentando che, su Facebook, non se lo filava nessuno. Pochissimi amici, ancor meno follower, scarse visualizzazioni, quasi nessun like. Lui aveva imbastito una campagna di “anti-occidentalismo”, ma i suoi post erano stati sistematicamente travolti da foto di gattini e post su macchinoni e donne discinte. Insomma, l’imputato non può negare di averci provato, ma il suo scarso successo mediatico avrebbe reso la sua iniziativa del tutto irrilevante. La sua tesi difensiva è che “l’apologia di reato non può concretizzarsi nella mera manifestazione pubblica della propria opinione critica negativa, né tantomeno nell’esprimere apprezzamento verso l’autore di una condotta illecita già verificatasi, ma esige che la pubblica esaltazione sia idonea a provocare la concreta possibilità della commissione di ulteriori reati da parte dei destinatari del messaggio apologetico”.
In sintesi, se nessuno mi premia con un emoticon, la serotonina non decolla e anche la mia pericolosità resta bassa. L’imputato prova anche a sminuire la gravità del proprio operato con l’affermazione che condividere i post inneggianti all’Isis era come “giocare alla Playstation”. Sul punto, la Corte di Cassazione afferma invece il seguente principio. “Con specifico riguardo all’apologia di delitti di terrorismo effettuata attraverso strumenti informatici o telematici […] è idonea a integrare il reato la condotta di chi condivida su social network (quale, nella specie, facebook) link a materiale jihadista di propaganda, anche senza pubblicarli in via autonoma, in quanto, potenziando la diffusione di detto materiale, tale condotta accresce il pericolo non solo di emulazione di atti di violenza ma anche di adesione, in forme aperte e fluide, all’associazione terroristica che li propugna.” In pratica, la diffusione del materiale pro-Isis è concretamente pericolosa, indipendentemente dal successo dell’iniziativa. La condanna viene così confermata in tutta la sua gravità. (Cass. n. 11581/21)
[avv. Guendal Cecovini Amigoni]


