04.03.2020 – 15.27 – “Hai il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te in tribunale”. Tutti sappiamo che comincia così il Miranda-warning, la legge Miranda, cioè l’avvertimento che negli Stati Uniti i poliziotti devono recitare a chi interrogano. Nel 1966, la Corte Suprema americana aveva assolto il signor Miranda perché, arrestato e interrogato dalla polizia, aveva confessato un reato senza prima essere stato informato dei suoi diritti, tra i quali quello di stare zitto. E come prosegue la legge Miranda? “Hai il diritto a un avvocato”. Ecco, anche se non viviamo in un telefilm americano, in Italia succede più o meno lo stesso.
Prima di arrivare alla legge Miranda, diamo un’occhiata al Codice della Strada, che ci dice quali regole dobbiamo seguire quando guidiamo. Ad esempio, non dobbiamo bere alcolici oltre un certo quantitativo. Infatti, “È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche” e “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito” (art. 186). Ma come si fa a sapere se un guidatore ha bevuto troppo? La legge stabilisce che “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale … da parte delle strutture sanitarie … che rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione”. Dunque, se bevi e vieni coinvolto in un incidente, su richiesta della Polizia, mentre vieni curato, i medici accertano il quantitativo di alcool nel tuo sangue. Questo accertamento può dimostrare il tuo “stato d’ebbrezza” durante l’incidente.
E qui interviene la legge Miranda che, nella versione italiana è rappresentata dall’obbligo della Polizia di avvisare la persona, sulla quale vengono svolte delle indagini, del suo diritto di farsi assistere da un difensore (per i più curiosi, è l’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale). La questione non è trascurabile perché quando una persona viene condannata in seguito ad un esame medico che ha certificato il suo tasso alcolemico, ma non gli era stato prima detto “Hai il diritto a un avvocato”, la prova dello stato di ebbrezza non è più utilizzabile. Quindi, non risulta da nessuna parte la sua ubriachezza. E, magari in Cassazione, viene assolto dai reati dei quali era stato accusato e condannato nei precedenti gradi di giudizio. (Cass. 49898/19)
[g.c.a.]


