16.09.2024 – 09.39 – Ajeje Brazorf, sorpreso sull’autobus senza biglietto, ha dato vita a uno degli spettacoli comici più divertenti dei nostri tempi. Lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo va sicuramente visto e rivisto ma, se volete un consiglio, non va emulato. Infatti, è andata piuttosto male a una signora che, “beccata” dal controllore senza biglietto, ha ben pensato di seguire le orme di Ajeje rimediando, però, una condanna penale.
Lo scenario cambia di poco: non siamo su di un autobus cittadino, ma su un treno. Arriva il controllore, verifica i biglietti dei passeggeri e una donna risulta priva del biglietto. Non solo. La donna si rifiuta anche di dare le proprie generalità e scendere dal treno alla prima stazione successiva. Così facendo, il treno rimane fermo per 42 minuti alla stazione di Milano, fino a quando la situazione viene risolta. 42 minuti durante i quali il treno, cioè il servizio ferroviario, è stato interrotto dalla condotta della viaggiatrice sprovvista di biglietto e reticente. Purtroppo per la novella Ajeje, il servizio ferroviario è un servizio pubblico e la sua interruzione è un reato.
I giudici avevano accertato che “il ritardo causato dalla condotta dell’imputata aveva determinato ritardi ‘a cascata’ sulla tratta con la soppressione di altri treni (significativo è l’orario del convoglio bloccato, 8.40 del mattino di un giorno lavorativo).” Per tale motivo la viaggiatrice era stata condannata per il reato previsto dall’art. 340 del Codice penale, che si occupa dei casi di “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” e prevede che “Chiunque … cagiona un’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.”
L’incauta viaggiatrice impugna la sentenza di condanna e chiede alla Corte di Cassazione di annullare la decisione. La donna prova a sminuire la gravità della propria condotta, anche se in modo confuso e contraddittorio. La corte suprema però rammenta che il reato “sussiste quando la condotta, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso”. Ed è dimostrato che ciò sia accaduto. La decisione di condanna viene pertanto confermata. (Cass. pen. n. 10614/2022)
[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


