18.03.2024 – 10.47 – Se tu, aprendo un cassetto di un vecchio parente, trovassi oltre 110 milioni di vecchie Lire, cosa potresti fare? Purtroppo, niente. Infatti, la possibilità di convertire le Lire in euro è cessata il 28 febbraio 2012 e, dopo tale data, la vecchia cartamoneta è divenuta poco più che cartastraccia, buona per i collezionisti, i nostalgici o per accendere il caminetto. Oppure no?
Siamo in Italia, dove nulla è semplice e niente deve essere dato per scontato. Infatti, il termine iniziale del 28.02.2012 è stato abrogato da una legge del 2011 che ha anticipato questo termine al 06.12.2011. Poi, sono intervenuti i giudici che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo il termine del 2011 che, così, ha perso ogni efficacia. Si, ma anche il termine del 28.02 ha nel frattempo perso efficacia perché era stato abrogato alla legge del 2011. E, allora, se il nuovo termine non vale e il vecchio termine nemmeno, è ancora possibile convertire le Lire in euro?
Un signore, trovando la cospicua somma di 110.300.000 Lire, cita in giudizio lo Stato italiano invocando la conversione del malloppo in denaro corrente. Si tratta di ben 56.965,19 euro, una discreta sommetta che ben vale una bella causetta.
La domanda del ricorrente viene respinta dai giudici e la questione finisce dinanzi alla Corte di Cassazione che non conferma il ragionamento dei giudici precedenti, ma ne elabora uno nuovo. La Corte di Cassazione scrive che “Quando, dopo due mesi dall’entrata in vigore dell’Euro, le Lire hanno perso valore legale, sono venuti meno i poteri di utilizzarle quali strumenti di pagamento, ma non sono venuti meno i poteri di utilizzare quelle stesse Lire quali valori di scambio con l’Euro, poteri che, inizialmente, erano esercitabili fino ad ancora altri dieci anni.
Nella fattispecie, il limite temporale posto inizialmente al valore di scambio (28 febbraio 2012) è stato sostituito con un diverso limite temporale (6 dicembre 2011). Si è visto che entrambi questi limiti sono venuti meno: il secondo perché dichiarato incostituzionale; il primo perché abrogato dal secondo e non rimesso in vita dalla incostituzionalità di quest’ultimo. Con la conseguenza che il potere di scambiare la moneta, non più disciplinato dalle leggi in questione, è risultato essere un potere esercitabile senza termine, ma non perché la legge lo abbia reso tale, implicitamente o esplicitamente, bensì in forza del vuoto legislativo che si è creato.
La mancanza di un termine, … è effetto di un vuoto di disciplina creatosi a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma che aveva introdotto un termine abbreviato.”
Dunque, il ricorrente può tornare a sperare? Purtroppo per lui, no. Infatti, la Corte di cassazione conclude il ragionamento sostenendo che la mancanza di un termine rende ragionevole “… la applicazione della disciplina generale (art. 2946 c.c.), che, per l’appunto, si applica quando la legge non abbia diversamente previsto: sappiamo che il vuoto legislativo che si è creato non è ‘una diversa previsione legislativa’, ma, è per l’appunto, un vuoto, colmato dalla regola generale che, in tal caso, prevede la prescrizione decennale.”
Dieci anni. Si ritorna così, quasi per caso, al medesimo termine iniziale del 28 febbraio 2012, data entro la quale era necessario chiedere la conversione delle lire in euro. Il ricorrente, purtroppo, si è mosso in ritardo e, per lui, non rimane che la consolazione di un bel caminetto scoppiettante. (Cass. civ. n. 3592/2022)
[a cura dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


