Locali notturni e abbandono di minore. Il diritto 4.0

05.10.2023 – 13.00 – Non è detto che l’età di una persona coincida con quella anagrafica. Se sei una signora, madre di due figli, ma dentro ti senti ragazzina, devi davvero comportarti responsabilmente o puoi assecondare i tuoi desideri di libertà e divertimento? E se trascorri la serata nei locali a fare festazza, cosa fare dei figli nei giorni in cui te ne devi occupare? Lasciarli soli a casa non è opportuno, poiché hanno 6 e 10 anni. Portarseli dietro nei bar nemmeno: sono troppo giovani per bere e non si divertirebbero. Inoltre, mangerebbero tutte le noccioline dell’aperitivo. E, allora, la soluzione più ragionevole sta proprio nel mezzo: tra lasciarli a casa e portarli nei locali, c’è sempre la possibilità di lasciarli ad aspettare in macchina.
Poi, però, i bambini raccontano al padre che trascorrono le serate dormendo chiusi in macchina davanti ai locali in cui la madre gozzoviglia, il padre assume un investigatore privato che filma tutto, il filmato viene consegnano alla Polizia di Stato e quest’ultima va pure a controllare e scopre che è tutto vero. La donna si ritrova così condannata per il reato di abbandono di minorenni.

“Che storia!” Potrebbe avere esclamato la signora (signorina in fondo all’anima). “Cioè, mica li ho abbandonati. Buttavo sempre l’occhio alla vettura.” L’imputata prova così a difendersi davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo di non aver mai perso di vista l’automobile in cui i bambini dormivano. “È vero!” Conferma un addetto al locale, la cui deposizione possiamo solo immaginare. “Io le parlavo, ma lei sembrava sempre distratta. Adesso capisco perché non guardava me. Pensavo che fosse attratta dall’energumeno che giocava a flipper accanto all’entrata, e invece sorvegliava l’auto con dentro i figli!”.

Insomma, i bambini non avrebbero subito alcun danno, né reale, né morale. Soprattutto se teniamo conto del fatto che dormivano e, pertanto, non si sono accorti di nulla. “Beh, ma non funziona proprio così.” I giudici spiegano. Si commette il reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all’art. 591 c.p., con “qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo”. Cioè, non serve che i bambini subiscano un danno: per commettere il reato è sufficiente averli esposti al pericolo.

Quanto alla sorveglianza che la donna avrebbe esercitato dai locali notturni nei quali si divertiva, non è d’aiuto il fatto che i testimoni fossero gli amici di libagione e che, almeno in un’occasione, la vettura fosse rimasta parcheggiata sotto casa coi bimbi dentro. Ma la sentenza è lunga, la giustizia è lenta e la signora comincia a spazientirsi. L’ora è tarda e, se i giudici continuano così, lei rischia di perdersi l’happy hour. (Cass.pen 44657/21)

rubrica a cura dell’avv Guendal cecovini Amigoni

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