18.09.2023 – 9:42 – La cassetta delle offerte è là, all’ingresso della chiesa, in bella vista. Però è chiusa. Come impossessarsi del denaro senza scassinarla? Ecco uno stratagemma semplice ma efficace: il malintenzionato si procura della carta biadesiva, la appiccica a un legnetto sottile e comincia così a estrarre banconote e monete dalle elemosine. Cinque euro, dieci euro. Alla fine della pesca, vengono così recuperati ben 136,00 euro. Un discreto malloppo. Il ladro si volta per andarsene col denaro sottratto ma si trova davanti il parroco, che lo ha osservato durante l’attività e adesso lo guarda arcigno. Con grande imbarazzo, il ladro restituisce il maltolto e le banconote fruscianti assieme alle monete tintinnanti tornano nella cassetta delle offerte.
Il ladro viene poi condannato per furto, aggravato sia dallo stratagemma utilizzato per sfilare le banconote, sia dal fatto che il denaro fosse “esposto alla pubblica fede”. Egli, però, non è convinto delle proprie responsabilità. Innanzitutto, secondo lui l’utilizzo della carta biadesiva non sarebbe un mezzo abbastanza fraudolento da aggravare il reato. Anche la “esposizione alla pubblica fede” del denaro va contestata: è vero che il denaro era nella cassetta per le elemosine, ma secondo l’imputato la cosa andava chiarita meglio… Infine, sostiene il ladro di elemosine, non possiamo dire che si sia trattato di un vero furto, ma semmai di un “tentativo” di furto, poiché il denaro non è mai uscito dalla chiesa: il parroco era presente e la refurtiva è stata restituita nell’immediatezza del fatto.
La corte di Cassazione risponde punto per punto. Quanto all’utilizzo di un mezzo fraudolento, la relativa aggravante ricorre “in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa”. In sintesi, anche l’utilizzo della carta biadesiva può costituire un’aggravante. Quanto all’aggravante della esposizione alla pubblica fede, i giudici definiscono “eccentrica” la difesa dell’imputato, liquidandola così.
Rimane l’ultima difesa: si è trattato di un furto o di un semplice tentativo? C’è un principio che sembra dare ragione all’imputato. “Il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo …, impedisce la consumazione del delitto di furto che resterebbe così allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo”. In pratica, se la sorveglianza è a tal punto stretta e attenta da impedire la consumazione del furto, ci troviamo davanti a un mero tentativo. In questo caso, la sorveglianza del sacrestano avrebbe avuto il medesimo effetto.
Non è proprio così, scrivono i giudici. “Infatti, il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede proprio nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva”. Cioè, essendosi il lestofante impossessato dei 136,00 euro, anche se per breve tempo, ha realizzato il reato di furto, per il quale è stato condannato. La presenza del parroco e la restituzione del bottino non bastano a diminuire la responsabilità del colpevole. (Cass.pen. 38612/2021)
[dell’avv. Guendal Cecovini Amigoni]


