10.08.2023 – 09.09 – Buone notizie per tutti i consumatori. Dopo la pressante richiesta da parte di committenti quali, aziende di call center, teleseller, list provider e associazioni di categoria, il Garante della Privacy ha adottato il nuovo codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. La normativa entrarà in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando si sarà conclusa la fase di accreditamento da parte dell’Organismo di monitoraggio, soggetto indipendente che ha il compito di verificare l’effettiva osservanza del codice di condotta da parte degli aderenti e di gestire la risoluzione dei reclami. Quando il nuovo regolamento diverrà operativo, le società dovranno impegnarsi ad adottare nuove e inedite misure per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti dei dati in ogni ambito delle loro attività, in particolar modo quella del telemarketing, informando in maniera dettagliata ciascuna persona contattata sulle modalità e sui motivi per i quali i suoi dati sono o verranno utilizzati, assicurando a essa il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla privacy la quale prevede l’opposizione al trattamento dei dati sensibili, la possibilità di rettifica o l’aggiornamento degli stessi. Inoltre, sono state introdotte nuove norme per contrastare il fenomeno dei call center abusivi. Nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio, dovrà essere prevista una penale o, in alternativa, la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata in seguito a un contatto promozionale avvenuto senza consenso. In più, le società che svolgono il trattamento automatizzato dei dati con il fine di eseguire analisi sistematiche e globali di informazioni personali, profilazione compresa (l’elaborazione dei dati relativi a uno o più clienti o utenti, allo scopo di suddividerli in gruppi omogenei in base a gusti, interessi e comportamenti), saranno tenute ad effettuare necessarie valutazioni di impatto di tali pratiche.
Sul tema, gioiscono i principali operatori del settore, i quali vedono nell’adozione del codice di condotta da parte del Garante un importante tassello nella lotta al telemarketing molesto, garantendo al consumatore maggiori tutele. Soddisfatto il Codacons il quale ritiene che si sia fatto un ulteriore passo avanti nella lotta al contrasto del telemarketing selvaggio ricordando inoltre come il Registro delle pubbliche opposizioni abbia in questi anni fallito il suo compito. Secondo i più recenti dati forniti dallo stesso Coordinamento delle associazioni per la tutela dei diritti di utenti e consumatori, su quattro milioni di italiani iscritti al suddetto registro, più di 2,5 milioni continuano a ricevere telefonate commerciali da parte di call center e operatori specializzati. Il 38% circa delle telefonate commerciali ricevute dagli utenti propone contratti di forniture per luce e gas, mentre il 31% è legato al mondo della telefonia. Inoltre, nell’ultimo periodo, è cresciuta anche la quota delle telefonate che propongono investimenti e trading online, al 30% del totale. Ad ogni modo, il Codacons ritiene che adottare un registro Opt-In (dove inserire i propri dati di proposito per ricevere promozioni telefoniche) sia, come già visto in altri paesi europei, la cosa migliore da fare, per debellare una volta per tutte il fenomeno della pubblicità molesta. Non sono invece dello stesso parere i vertici dell’Unione nazionale consumatori. L’UNC, infatti, dichiara di non essere pienamente convinta dell’utilità del nuovo Codice in quanto in passato erano già stati provati strumenti simili che, puntualmente, si erano dimostrati insignificanti e inutili. Il problema, secondo l’UNC è che il Codice di Condotta risulta superfluo per i call center rispettosi della legge in quanto quest’ultimi già la osservano mentre chi non rispettava la normativa un tempo, continuerà a non farlo anche in futuro, rimanendo a conti fatti impunito. Secondo l’UNC è necessario eseguire una modifica alla legge prevedendo indennizzi automatici per i consumatori molestati e fare in modo che la chiamata indesiderata a un utente iscritto al Registro delle oppposizioni sia considerata al pari di una pratica commerciale scorretta e sanzionabile dall’Antitrust.
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