Mantenimento della figlia: quarantaquattro anni sono troppi? Diritto 4.0

29.05.2023 – 10.25 – Raggiunta l’età di ottantaquattro anni, il protagonista di questa vicenda cerca di raggiungere il seguente obiettivo nella vita: non dover provvedere più al mantenimento della figlia. L’anziano genitore si rivolge ai giudici osservando di essere diventato oramai anziano e malato. E, mentre lui invecchiava, anche la figlia cresceva, compiendo il quarantaquattresimo anno di età. A 44 anni, ragiona il padre, la figlia ben potrebbe trovare un’attività lavorativa e raggiungere l’autosufficienza economica, facendo così cessare l’obbligo di mantenimento paterno. In effetti, la figlia mantenuta ha passato la quarantina senza raggiungere l’autonomia economica e, tutto sommato, è contenta di vivere a spese del genitore che inizialmente deve versarle ben 2.000,00 euro al mese (poi ridotto).

Probabilmente stai pensando che se ti dessero 2.000,00 euro al mese, anche tu rimarresti sul divano invece di uscire di casa ogni giorno per andare a lavorare. Ma hai fatto i conti senza l’oste. Infatti, il padre ottuagenario è ancora abbastanza arzillo da rivolgersi ai giudici. E insistere, insistere e insistere fino in Cassazione. Perché nei primi gradi di giudizio, i magistrati continuano a ragionare che, tutto sommato, se la figlia non lavora, deve essere mantenuta. Nonostante l’età. Il vecchietto si trascina fino davanti al Palazzaccio e, in ultima istanza, espone nuovamente le proprie ragioni ai giudici. Ormai è pensionato, non lavora più, è malato. Ha dovuto vendere le sue proprietà per fare fronte al proprio sostentamento. Si è separato dalla moglie. E la figlia? Le aveva dato un sacco di quattrini ma lei, invece di andare a lavorare, si è comprata la casa al mare. Eppoi, suvvia, la figlia ha compiuto i quarantaquattro anni e non ha fatto nessuno sforzo serio per guadagnarsi da vivere. Fino a che età un figlio può rimanere inerte e continuare a campare sulle spalle del genitore?

Già, fino a quando? È proprio vero che un figlio, pur adulto, pur abile al lavoro, se rimane inerte e non va a lavorare deve essere mantenuto a vita dal genitore? Ci sono state delle decisioni che hanno cercato di trovare un limite, di tracciare una linea, di individuare un’età oltre la quale il figlio bamboccione deve cavarsela da solo. Mi ricordo di avere letto un articolo, che cercava di identificare quando il figlio ha passato l’età per vivere a carico dei genitori. Ad esempio, quando i genitori non dicono più al figlio cappellone di tagliarsi i capelli, perché i capelli lunghi gli servono per farsi il riporto, allora è giunto il momento. Oppure, se in casa non c’è più nessuno in grado di far funzionare il nuovo telecomando della televisione, è un altro sintomo che il figlio, anche se non autosufficiente, deve andarsene. I giudici, invece, fanno ragionamenti più scientifici e cercano di individuare un dato certo, matematico e incontrovertibile, come l’età massima del giovane rampollo nullafacente. Il Tribunale di Milano è il primo a infrangere i sogni dei giovani pigri e scrive: “In forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo di mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. (…) Nel tentativo di identificare un’età presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed Europee, che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, …” (Ordinanza 29.03.2016). Un’altra mazzata arriva dal Tribunale di Modena, “che ha stabilito il principio in base al quale il figlio che abbia raggiunto l’età di 34 anni deve rilasciare l’abitazione materna, per il raggiungimento dell’età limite, anche se non è pienamente autosufficiente” (Ordinanza 01.02.2018). Dunque, 34 anni potrebbero essere abbastanza? I giudici della Cassazione guardano l’anziano negli occhi acquosi e, dopo tutte le decisioni a lui contrarie, gli danno una speranza: che torni davanti alla Corte d’Appello per un nuovo grado di giudizio, con la raccomandazione che questa volta venga valutato “con prudente apprezzamento, … le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo …, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni”. Insomma, non revocano l’assegno, ma non gli tolgono ogni speranza.

Immaginiamo l’anziano che si trascina fuori dal palazzo. Cammina a fatica, trascinando i piedi e appoggiandosi al bastone. Ha ottantaquattro anni e l’afa di Roma gli rende pesante il respiro. Esce dal portone, solleva gli occhi al cielo terso e le lacrime gli rigano il volto. Contemporaneamente, la decisione viene recapitata in una casa al mare. Immaginiamo che la destinataria riceve la sentenza mentre è seduta sulla poltrona, la legge distrattamente ma con soddisfazione. Poi, si allunga per appoggiare il foglio sul tavolino e, all’improvviso, sente una lieve contrattura al fianco. Che sia un segno dell’età? (Cass.civ. 358/2023)

[g.c.a.]

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