24.10.2020 – 08.50 – Come tante altre misure di sostegno economico e indennità previste dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, è stata anche introdotta un’indennità (c.d. Bonus Inps 1800 euro) per lavoratori danneggiati dal virus covid-19 e non coperti da altre tutele, di cui all’art. 44 del Decreto-legge n. 18 del 2020, (Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020) per il mese di marzo e successivamente prorogata per i mesi di aprile e maggio dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio Italia).
La misura prevede un’erogazione di indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di importo pari a 600 euro cadauno, per un totale di 1.800 euro, di cui alla presente Circolare n.67 del 29-05-2020. La prestazione è erogata dall’INPS, previa domanda, per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Chi sono i destinatari del Bonus Inps 1.800 euro?
Possono beneficiare di questa indennità, le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza all’emergenza epidemiologica da covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del sopracitato Decreto-legge n. 18 del 2020.
Nello specifico:
- Lavoratori stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
- Lavoratori intermittenti, che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con o senza obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità.
- Lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre, devono essere titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, ed essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo – derivante dalle predette attività – superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della n. 335 del 1995, alla data del 23 febbraio 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
In particolare, Per tutte le categorie di lavoratori e autonomi, la disposizione normativa prevede che non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Finanziamento e presentazione della domanda per il Bonus Inps 1.800 euro o indennità covid-19
Per finanziare e monitorare questi interventi, per il mese di marzo di cui al Decreto Cura Italia, è previsto un limite di spesa pari a 220 milioni di euro, mentre per i mesi di aprile e maggio di cui al Decreto Rilancio, il limite delle spese previste è pari a 3.840,8 milioni di euro. La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando le credenziali di accesso ai servizi: PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).
Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020).
In alternativa al portale web, l’indennità Covid-19, può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa(gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.
Quali sono le prestazioni non cumulabili e non compatibili con il Bonus Inps 1.800 euro?
Sono incompatibili e incumulabili con l’indennità covid-19 i seguenti trattamenti:
- Trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- Indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
- Indennità istituita per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 28 marzo 2020 a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Mentre, l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola sono invece compatibili e cumulabili con il Bonus Inps 1.800 euro.
c.a


